venerdì 24 luglio 2015

Vico Equense - Cooperative di Edilizia Economica e Popolare, la sentenza del Tar Campania

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Francesco Angelo, Aniello Apuzzo, Concetta Buonocore, Carlo Cilento, Carmela Cilento, Michela Cioffi, Mario Cuomo, Rosario De Risi, Giovanna Desiderio, Raffaela Ercolano, Ciro Esposito, Vincenza Esposito, Maria Gargiulo, Brigida Guida, Giulio Guida, Mario Guida, Pierpaolo Guida, Giuseppina Mezzotero, Renato Savarese, Annarita Sorrentino, Eduardo Sorrentino, Giancarlo Sorrentino, Matteo Sorrentino e Giovanna Staiano, rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Di Martino, con domicilio eletto presso Antonio Di Martino in Napoli, Via Toledo, 156 c/o Soprano; 
contro
Comune di Vico Equense, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Pasetto, con domicilio eletto presso Maurizio Pasetto in Napoli, Segreteria T.A.R. Campania;
Regione Campania;

nei confronti di
Francesco Saverio Lauro; 


sul ricorso numero di registro generale 49 del 2012, proposto da:
Simonetti Francesca Legale Rappresentante della Yaris Srl, Giuseppe Rapesta, Maria Cosentino, Angelo De Feo, Gianfranco Paolillo, Antonio Staiano, Michele Franco, Maria Ruggiero, Vincenzo Maffucci, Francesco Esposito, Luigi Imperato, Vincenzo Marrone e Cecilia Gargiulo, rappresentati e difesi dall'avv. Umberto Morelli, con domicilio eletto presso Umberto Morelli in Napoli, Riviera di Chiaia, 207; 
contro
Comune di Vico Equense, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Pasetto, con domicilio eletto presso Maurizio Pasetto in Napoli, Segreteria T.A.R. Campania; 
nei confronti di
Francesco Saverio Lauro, Francesco Manfredonia, Condominio “Cooperativa l’Ulivo”; 
per l'annullamento
A) quanto al ricorso n. 19 del 2012:
- della deliberazione della Giunta comunale di Vico Equense n. 134 del 5 ottobre 2011, prot. 26419 dell'11.10.2011, avente a oggetto, tra l'altro "nomina responsabile del procedimento di regolarizzazione mediante acquisizione al patrimonio indisponibile dell'ente dei suoli edificati in assenza di dichiarazione di pubblica utilità e siti in località San Vito ai sensi dell'art. 42 bis d.P.R. n. 327/2011 come introdotto dalla l. n. 111/2011;
- di ogni altro atto preordinato, consequenziale o, comunque, connesso con quello che precede tra cui: 1) la nota a firma del responsabile del Procedimento, Arch. Catello Arpino, prot. 28295 del 28.10.2011 recante comunicazione di avvio del procedimento volto all'acquisizione al patrimonio indisponibile ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, nonché per la declaratoria e l'accertamento dell'inesistenza a carico dei ricorrenti del vincolo di solidarietà in ordine al pagamento degli oneri risarcitori connessi alla paventata adozione del provvedimento ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001;
e, con motivi aggiunti depositati il 3.02.2014:
1) della deliberazione del Consiglio comunale di Vico Equense n. 40 del 6.11.2013 la quale - facendo seguito alla delibera di Giunta comunale n. 134 del 13.11.2013 nonché all'atto di avvio del procedimento prot. 28295 del 28.11.2011 (gravati con il ricorso introduttivo) - è stato, tra l'altro, stabilito: "di accertare che le aree di proprietà del sig. Lauro Francesco Saverio site in località San Vito individuate in fol. 11 ... p.lla 419 ... plla 418.. giusti gli atti annullati e le convenzioni stipulate dalle Cooperative l'Ulivo e Domus Aequana sono state utilizzate dalle stesse e oggi dagli aventi causa per scopi di edilizia economica e popolare che sono meritevoli di tutela e integrano gli estremi del rilevante interesse pubblico; di condividere e di approvare i criteri e le risultanze della Relazione di Valutazione redatta dal Responsabile del Procedimento ...Arch. Catello Arpino e di approvare quale importo dell'indennizzo ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 spettante al sig. Lauro Francesco Saverio la somma di Euro 620.467,58 da versarsi al proprietario entro gg. 30 dalla definizione del presente procedimento; di procedere all'acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 con il presente atto dei suoli indicati in epigrafe; di impegnare ... la somma di Euro 620.467,58... quale anticipazione per la copertura del provvedimento di cui sopra da ripetere unitamente a ogni futuro esborso nei confronti dei soggetti aventi causa dal procedimento amministrativo oggetto di annullamento, ed in specie dagli a enti causa delle Cooperative indicate in premessa";
2) di ogni altro atto preordinato, connesso o, comunque, consequenziale tra cui, in particolare: a) la Relazione di Valutazione redatta dal Responsabile del Procedimento, Arch. Catello Arpino, ai fini della determinazione dell’indennità di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, allegata sub lett. "B" al deliberato consiliare; b) la determina a firma del Responsabile Servizi Finanziari n. 46 del 26.11.2013 con la quale, in esecuzione dall'indicata deliberazione consiliare, è stata liquidata la somma di €. 620.467,58 in favore del sig. Lauro Francesco Saverio; c) le determine, a firma del medesimo Funzionario, nn. 47 del 2.12.2013, 58 del 17.12.2013 e 64 del 18.12.2013 mediante le quali, in assenza di accettazione del suddetto pagamento da parte del sig. Lauro nei termini di legge, si è addivenuti alla costituzione di un deposito presso il M.E.F. per l'indicato importo;
B) quanto al ricorso n. 49 del 2012:
- della comunicazione di avvio del procedimento recante prot. n. 28295 del 28.10.2011, avente a oggetto "acquisizione al patrimonio indisponibile dell'ente comunale di suoli edificati (ex PEEP), siti in loc. S. Vito - via Le Pietre - via Carbone, ai sensi dell'art. 42 bis d.P.R. n. 327/2011, come introdotto dalla l. n. 11/2011";
- della Deliberazione di Giunta comunale di Vico Equense n. 134 del 5.10.2011, recante prot. n. 26419 dell'11.10.2011, successivamente pubblicata all'albo pretorio, richiamata nella predetta comunicazione di avvio del procedimento, avente a oggetto "Delibera obiettivo. Nomina Responsabile del procedimento di regolarizzazione mediante acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente di suoli edificati in assenza della dichiarazione di pubblica utilità e siti in località S. Vito ai sensi dell'art. 42 bis DPR n. 327/2011, come introdotto dalla L. n. 11/2011";
e, con motivi aggiunti depositati il 6.02.2014:
a) della deliberazione del Consiglio Comunale di Vico Equense n. 40 del 6.11.2013, non notificata, avente ad oggetto "Delibera di Giunta comunale n. 134 del 5.10.2011. Regolarizzazione postuma e acquisizione al patrimonio comunale di suoli edificati in assenza di legittima dichiarazione di pubblica utilità mediante il procedimento sanante previsto dall'art. 42 bis d.P.R. 327/2001, come introdotto dalla l. n. 111/2011. Approvazione esiti procedimentali. Relazione di valutazione indennità di acquisizione redatta dal responsabile del Procedimento. Adozione del provvedimento finale a conclusione del procedimento";
b) nonché, di tutti gli atti antecedenti, preordinati, connessi e conseguenti;

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I. I ricorrenti, asseriti proprietari degli alloggi per l’edilizia residenziale pubblica insistenti sul fondo in proprietà Lauro, inizialmente espropriato, impugnano, a seguito dell’annullamento giudiziale della sottostante procedura ablativa:
a) con i ricorsi introduttivi del giudizio:
la Delibera G.C. n. 134/2011 contenente l’atto d’indirizzo volto alla futura acquisizione sanante del suolo, ex art. 42 bis DPR n. 327/2001, da parte del Comune e la nomina del RUP nonché la nota prot. n. 28295/2011 a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica contenente l'avvio del procedimento volto all'acquisizione sanante;
b) con successivi motivi aggiunti:
la Delibera C.C. n. 40/2013 con la quale l’Amministrazione comunale ha conseguentemente acquisito al suo patrimonio i suoli, con liquidazione a favore del soggetto ablato, sig. Lauro, di €. 620.467,58 a titolo d’indennità per l’acquisizione sanante, comprensiva del valore venale e dell’illegittima occupazione protrattasi per oltre 29 anni, nella parte in cui stabilisce che tale somma debba essere ripetuta dagli aventi causa delle cooperative che hanno realizzato i suddetti alloggi, co-onerati.
II. A sostegno dei gravami deducono i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 97 Cost., 16, 17 e 35 della l. n. 865/1971, della l. n. 167/1962, dell’art. 16 del d.l. n. 786/1981, conv. in l. n. 51/1982, dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, degli artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990, della convenzione rep. n. 85 dell’11.05.1979, dei principi in materia di acquisto in capo alla P.A. dei beni oggetto di irreversibile trasformazione, del principio della tipicità degli atti amministrativi e del principio dell’intangibilità del giudicato, degli artt. 936, 940, 1158 e 1159 c.c., del principio del giusto procedimento, intervenuta prescrizione;
b) illegittimità costituzionale dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 e illegittimità derivata;
c) eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, istruttoria carente, omessa comparazione dei contrapposti interessi, sviamento, irrazionalità e ingiustizia manifesta.
III. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità delle impugnative introdotte con il ricorso principale e concludendo, in subordine, per il rigetto dei ricorsi, come integrati dai motivi aggiunti.
IV. All’udienza pubblica del 26.03.2015, fissata per la trattazione, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
V. Attesa l’evidente connessione oggettiva tra i ricorsi proposti avverso i medesimi atti e provvedimenti adottati dal Comune, peraltro, censurati per identici o analoghi motivi di diritto, sussistono valide ragioni per disporre la riunione dei gravami.
VI. Occorre prioritariamente esaminare le eccezioni in rito sollevate dall’Amministrazione resistente.
VI.1. Quanto all’eccepito difetto di giurisdizione sul presupposto della stretta attinenza delle questioni dedotte ai rapporti di credito sottostanti all’esecuzione delle convenzioni, ritiene il Collegio che la medesima vada disattesa, essendo la procedura volta all’acquisizione di fondi riconducibile ad atti espressivi del pubblico potere esercitato in materia urbanistica al fine precipuo di disciplinare i diversi usi del territorio.
VI.2. Va invece accolta l’eccezione relativa all’inammissibilità, per carenza d’interesse ad agire, dei ricorsi introduttivi volti tutti a censurare atti meramente endoprocedimentali, privi, cioè, del carattere di definitività e, come tali, inidonei a ledere le situazioni giuridiche soggettive di cui risultino eventualmente titolari gli attuali ricorrenti.
VII. Ciò posto, i ricorsi per motivi aggiunti sono fondati nei limiti di seguito specificati.
VII.1. Occorre premettere in fatto che:
a) i ricorrenti si dichiarano proprietari degli alloggi facenti parte dei complessi residenziali denominati, rispettivamente, Condominio "Cooperativa l'Ulivo" e “Domus Aequana”, edificati in esecuzione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare del Comune, approvato con d.P.R. Campania, n. 3806 del 1977;
b) in forza di tale piano, il Comune di Vico Equense in data 11 e 30 maggio 1979 (atti rep. nn. 85 e 87) stipulava, con le indicate cooperative, una Convenzione per l'assegnazione in diritto di proprietà di un'area compresa nel Piano di zona di cui alla legge 18.04.1962 n. 167, ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865;
c) in dette convenzioni veniva, per quanto d’interesse, stabilito che:
1) "il Comune ora per quando ne acquisterà la proprietà concede alla cooperativa costituita ... il diritto di proprietà sull'area di mq. 3839 (3.080, per la n. 87) di sedime del fabbricato e le relative pertinenze...";
2) "il corrispettivo dell'assegnazione del diritto di proprietà di cui alla presente convenzione resta convenuto.- a) nel costo di acquisizione dell'area assegnata...da utilizzarsi per gli insediamenti residenziali e per le opere di urbanizzazione quale risulti definito con l'applicazione dei criteri indennitari di cui al titolo II della legge 22.10.1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nel costo delle spese che il Comune abbia sostenuto in dipendenza delle procedure di acquisizione di cui sopra; b) nel costo delle urbanizzazioni primarie da eseguirsi a cura e spese dell'assegnatario, nell'ambito dell'area assegnata...";
d) le Cooperative provvedevano alla corresponsione dell'indennità di esproprio così come calcolata ex titolo II L. 865/71;
e) il Comune, con decreti sindacali n. 562 dell'8 agosto 1981 e n. 166 del 28.06.1983, perveniva all'esproprio dei fondi, rispettivamente di mq. 3830 (p.lla 419, mapp. 3418, del foglio 11) e di mmqq. 870 (mapp. 418) e 1.490 (mapp. 1091) di cui alle richiamate convenzioni dell’11 e 30.05.1979, assegnati alle Cooperative L'Ulivo e Domus Aequana;
f) gli edifici venivano medio tempore realizzati e assegnati in diritto di proprietà agli attuali ricorrenti;
g) con sentenza n. 17 del 29.01.1988, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sent. n. 308 del 16.03.1999, questo tribunale, in accoglimento del ricorso presentato dal sig. Lauro Francesco Saverio, già proprietario delle aree oggetto di trasformazione, annullava il Piano di zona per l’edilizia economica popolare, approvato con d.P.G.R. n. 3086 del 1977, e gli atti della connessa procedura espropriativa (dichiarazione di pubblica utilità, delibere di C.C. concernenti l'assegnazione dei suoli e decreti di esproprio);
h) con sentenza n. 774/2011, la Corte di Appello di Napoli, confermata in Cassazione, sent. 13.11.2013, n. 32439, condannava l’Amministrazione comunale al pagamento in favore del medesimo soggetto ablato della somma di €. 645.674,41, oltre rivalutazione a decorrere dall’1.01.1983 ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti in termini di valore venale del fondo e deprezzamento della residua proprietà;
i) l’Amministrazione comunale, in considerazione degli attuali arresti giurisprudenziali che, in adesione alla disciplina comunitaria, escludono, in capo all’Amministrazione pubblica, ogni acquisto, mediante un atto illecito o in assenza di un atto ablatorio, e, dunque, a titolo originario, della proprietà di un'area sulla quale sia stata realizzata un'opera pubblica o d’interesse pubblico (c.d. occupazione acquisitiva, di origine giurisprudenziale), ha attivato la procedura di cui all’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, adottando il provvedimento di acquisizione sanante impugnato, con motivi aggiunti, con il presente gravame;
l) in particolare, la stessa Amministrazione, premesso che la legittimazione postuma “potrà comportare la definizione anche della soprastante proprietà allo stato non legittimamente concessa in via superficiaria — nonché le conseguenze della stipula delle convenzioni nn. 85/79 e 87/79 con le Cooperative “L'Ulivo” e “Domus Aequana”, ha stabilito -punto controverso- che "gli oneri derivanti dal procedimento di cui sopra devono intendersi proporzionalmente a carico, oltre che del Comune, dei diversi soggetti beneficiari e corresponsabili individuati".
VII.2. Con i motivi di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione delle norme di legge e delle pattuizioni di cui alle stipulate convenzioni, deducendo, altresì, lo sviamento di potere.
VII.2.1. Sostengono, nello specifico, che l’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante dei suoli sui quali insistono gli alloggi realizzati nell’ambito della programmazione dell’edilizia residenziale convenzionata, segue logicamente la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni, derivanti dall’annullamento degli atti della procedura espropriativa, pari a €. 645.674,41 -che, con gli interessi legali, ammonterebbero a €. 4.005.079,13-, e nasce esclusivamente dalla volontà dell’Ente comunale di accollare una parte del relativo onere, sulla base di un’erronea interpretazione dell’art. 7 delle Convenzioni citate, agli odierni ricorrenti, aventi causa dalle menzionate cooperative, beneficiari finali.
Invero, i medesimi ricorrenti, da un lato, non sarebbero titolari né corresponsabili dell’erroneo esercizio del potere espropriativo e, tantomeno, del ritardo nell’adozione di ogni iniziativa procedimentale idonea legittimare, anche in via postuma, il titolo di acquisto del fondo dal Lauro e dall’altro, avrebbero già assolto, per mezzo delle Cooperative, danti causa, ai propri oneri con il versamento dell’indennità di occupazione pari a £. 4.979.000 (riferite al decreto di esproprio n. 562/1981, mq. 3.830, fg. 11, p.lla 419, mapp. 3418) e a £. 1.131.000 e £. 7.935.000 (riferite al decreto di esproprio n. 166/1983, mq. 870 –p.lla. 418 e mq. 1.490- p.lla 419, mapp. 1091), sicché non potrebbero essere gravati da oneri economici ulteriori.
L’esatta interpretazione dell’art. 7 della Convenzione prevede quale corrispettivo dell’assegnazione, il costo di acquisizione dei terreni, “definito con l’applicazione dei criteri indennitari di cui al titolo II della l. n. 865/1971”, che devono intendersi riferiti esclusivamente alle procedure espropriative ordinarie e non anche l’indennizzo, ex art. 42 bis, che deriva da un fatto illecito.
VII.2.2. Eccepiscono, in subordine, la prescrizione del diritto di credito, sia essa quinquennale o decennale, decorrente dall’irreversibile trasformazione dei suoli, con l’edificazione, completata nel 1982, ovvero dalla data di adozione della sentenza di secondo grado che ha annullato il Piano di zona e gli atti delle procedura espropriativa (1999) e, in estrema ipotesi, deducono il maturarsi dell’usucapione.
VII.3. Le censure sono solo in parte fondate.
VII.3.1. La delibera n. 40/2013 di acquisizione sanante riconduce a legalità la procedura ablativa non conclusa, consentendo, altresì, l’effettiva applicazione dell’art. 2 delle convenzioni nn. 85 e 87 del 1979 che, nello specifico, subordinano il trasferimento a titolo derivativo della proprietà superficiaria agli odierni assegnatari all’acquisto in capo all’Amministrazione comunale della titolarità dei suoli, non definitivamente realizzatosi atteso che, da un lato, i decreti di esproprio n. 562 del 1981 e n. 166 del 1983 sono stati giudizialmente annullati e, dall’altro, l’illecito ha impedito l’effetto traslativo connesso all’irreversibile trasformazione dei suoli.
E’, infatti, da ritenersi definitivamente espunto dall’ordinamento giuridico l’istituto dell’occupazione acquisitiva, di origine giurisprudenziale, che -in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità o di una dichiarazione d’indifferibilità e urgenza esplicita o implicita, dell'occupazione dell'area e dell'irreversibile trasformazione del fondo, nonché della scadenza del termine di occupazione legittima ma senza adozione di un decreto di esproprio-, ipotizza un acquisto a titolo originario della proprietà del fondo in capo all’Amministrazione occupante, legittimando il privato proprietario ad agire esclusivamente per il risarcimento del danno. La C.E.D.U., già nel 2000, ha, infatti, affermato che l'acquisto della proprietà per effetto di attività illecita viola l'art. 1 del Protocollo aggiuntivo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. L'ordinamento giuridico non consente, pertanto, che un’Amministrazione pubblica, mediante un atto illecito o in assenza di un atto ablatorio, acquisti a titolo originario la proprietà di un'area altrui sulla quale sia stata realizzata un'opera pubblica o d’interesse pubblico.
L’adozione del provvedimento di acquisizione sanante, in altri termini, consentendo di mantenere la proprietà superficiaria, allo stato priva di titolo, si traduce in un vantaggio per i ricorrenti il cui diritto di proprietà aveva quale presupposto le risultanze di una procedura annullata, impedendone, così, di fatto, anche la dovuta restituzione al legittimo proprietario.
Va incidentalmente respinta, altresì, in quanto irrilevante e manifestamente infondata, ogni eccezione d’illegittimità costituzionale del menzionato art. 42 bis, del d.P.R. n. 327/2001, sollevata con riferimento agli artt. 3, 42 e 111 della Costituzione. Premessa la considerazione che la P.A. ha, nell’ordinamento, una posizione di preminenza, esercitando potestà volte al raggiungimento dei fini pubblici, di volta in volta, a essa assegnati, la norma censurata non elimina affatto la possibilità di usufruire della tutela giurisdizionale ma la conforma garantendo comunque un serio ristoro economico -nella misura pari al valore venale del bene, oltre a ulteriori importi-, e limitandosi, in concreto, a prevedere solo l’esclusione delle azioni restitutorie ove di fatto non più possibili in considerazione dell’irreversibile trasformazione dei beni.
Se è, poi, vero che tale norma non prevede alcun termine per l’esercizio del potere riconosciuto alla pubblica amministrazione, molteplici sono le soluzioni, elaborate anche dalla giurisprudenza amministrativa, per reagire all’inerzia della pubblica amministrazione autrice dell’illecito (silenzio-rifiuto).
Quanto alla dedotta violazione del principio del “giusto procedimento”, il provvedimento disciplinato dalla norma in esame non si sottrae all’applicazione delle generali regole di partecipazione del privato al procedimento amministrativo che impongono, come avvenuto, la previa comunicazione di avvio del relativo procedimento, nell’ambito del quale il privato può esporre le valide alternative.
Con riferimento, infine, alla violazione dell’art. 42 Cost. sostenuta, non può non osservarsi come l’esercizio dell’ampia discrezionalità riconosciuta è, invero, delimitato dall’obbligo giuridico di far venir meno l’occupazione sine titulo e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto. Ne deriva che l’adozione dell’atto acquisitivo è consentita esclusivamente allorché costituisca l’extrema ratio per la soddisfazione di “attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico”, che, traducendosi nella c.d. funzione sociale del diritto di proprietà, consentono eccezionalmente di comprimerlo sulla base dello stesso disposto dell’art. 42 Cost..
D’altro canto, il provvedimento gravato presenta, contrariamente all’assunto di parte ricorrente, una specifica e pregnante motivazione in riferimento alle eccezionali ragioni d’interesse pubblico (il mantenimento dei complessi immobiliari adibiti a edilizia economica e popolare, più che le ragioni di bilancio) che ne giustificano l’emanazione, una volta valutati comparativamente i contrapposti interessi privati (illiceità permanente dell’edificazione) e in assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione, dati i contenziosi che si sono succeduti sulla res.
Trattandosi, inoltre di terreno “utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata … il provvedimento è di competenza dell’autorità che ha occupato il terreno” (art. 42 bis, comma 5, citato) e tale è il Comune intimato che ha adottato, sia pure in favore delle cooperative, i decreti di occupazione d’urgenza dei suoli de quo.
VII.3.2. Né può ragionevolmente sostenersi che l’acquisizione sanante sia impedita dal riconoscimento, in favore dell’originario proprietario, del risarcimento del danno, in sede civile, dal quale deriverebbe implicitamente anche una rinuncia al diritto di proprietà, il tutto definitivamente accertato con valore di giudicato.
Il motivo è già stato esaminato e risolto da questo tribunale, in sede di giudizio di ottemperanza, sentenza n. 1812 del 27 marzo 2014 della IV Sezione, e da ultimo, da questa medesima sezione, in occasione dell’impugnativa avverso i medesimi atti e provvedimenti, proposta dal sig. Francesco Saverio Lauro, controinteressato (sentenza 16.10.2014, n. 6565).
“Orbene per la parte che qui interessa, le conclusioni cui la stessa è giunta si devono ritenere pienamente condivisibili e possono essere qui riportate: quel giudice, infatti, con argomentazione giuridicamente corretta, ha escluso – contraddicendo quanto sostenuto ex latereactoris – che in presenza della ricordata sentenza definitiva della Corte d’Appello di Napoli n.774 del 2011, fosse inibito al comune di Vico l’emanazione del provvedimento ex art.42 bis D.P.R. 327/01. Tale conclusione è viepiù condivisibile, laddove si ponga mente al fatto che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, n. 774 del 2011, non ha esplicitamente dichiarato l’intervenuto trasferimento della proprietà dei suoli, già oggetto della procedura ablatoria poi annullata, in capo all’amministrazione comunale di Vico Equense … Della predetta decisione del giudice dell’appello civile residua, or dunque, stante la scansione temporale, come statuizione intangibile, solo quella relativa al quantum di danno risarcibile… giustificando (si) l’esercizio del potere sanante per come operato in questa sede, ancorchè al limitato fine di impedire una pur sempre possibile azione restitutoria”.
VII.3.3. Quanto alla ripetizione delle somme, a titolo di rivalsa, una volta versate le indennità all’ablato, deve ritenersi che la relativa previsione costituisca corretta applicazione dell’art. 7 delle Convenzioni che, a titolo di corrispettivo dell’assegnazione del diritto di proprietà sugli alloggi, prevede il pagamento, da parte delle Cooperative e dei loro aventi causa, di tutte le somme versate per la procedura ablatoria, nella quale rientra, a pieno titolo, la stessa acquisizione sanante, provvedimento legittimo, pianamente adottabile anche nelle ipotesi di edilizia residenziale economica e popolare e che, come tale, richiede la copertura integrale dei costi.
VII.3.4. Non è ostativo a tale interpretazione il riferimento espresso, ivi contenuto, ai criteri indennitari di cui all’art. 35 della l. n. 865/1981, contenendo la medesima norma una clausola di rinvio dinamico alle successive modifiche legislative ed espressamente prevedendo l’inclusione tra le voci determinanti il corrispettivo del “costo delle spese che il Comune abbia sostenuto in dipendenza delle procedure di acquisizione di cui sopra”.
Se è vero che l’atto di acquisizione sanante sostituisce il regolare procedimento ablativo prefigurato dal T.U. sulle espropriazioni, esso, lungi dal trarre origine da un fatto illecito, al più mero presupposto fattuale, si pone, a sua volta, come una sorta di procedimento espropriativo semplificato, che assorbe in sé sia la dichiarazione di pubblica utilità, sia il decreto di esproprio, e quindi sintetizza uno actu lo svolgimento dell’intero procedimento, in presenza dei presupposti indicati dalla norma.
Né parimenti può ritenersi che il rapporto creditorio sia definitivamente concluso con la liquidazione e la corresponsione delle indennità originariamente richieste essendo la procedura ablatoria travolta dall’annullamento giurisdizionale.
VII.3.5. Quanto all’eventuale prescrizione dell’azione di recupero degli indennizzi dovuti per il provvedimento di acquisizione, valgano, ad escluderla, le seguenti considerazioni. In primo luogo, tale azione origina dall’adozione del provvedimento in sanatoria, ex art. 42 bis, di recente adozione (2013), trovando, poi, il proprio fondamento nella previsione di cui all’art. 7 delle citate Convenzioni.
In secondo luogo, collegandosi l’indennizzo per il quale è richiesto il recupero, tra gli altri profili, al danno subito dal proprietario illegittimamente privato del godimento del bene, la tempestività dell’azione reintegratoria va necessariamente parametrata in ragione della natura permanente dell’illecito, sicché sino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie (con l’acquisizione sanante, nella specie) non decorre alcuna decadenza né matura alcuna prescrizione.
Costituisce, infatti, principio acquisito dalla giurisprudenza quello secondo il quale anche se l'opera risulti ultimata, finché dura l'illegittima occupazione del bene senza che vi sia un eventuale titolo idoneo a determinare il trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione medesima, non decorre alcun termine di prescrizione ai fini dell'eventuale azione risarcitoria, data la palese natura permanente dell'illecito dell'Amministrazione (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 3.07.2013, n. 757).
VII.3.6. Con riferimento, infine alla dedotta usucapione, a prescindere dalla considerazione che la stessa al più potrebbe riguardare, in modo più circoscritto, la proprietà degli alloggi (area di sedime, id est superficiaria) e non anche quella del fondo, oggetto del provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42 bis, l’assunto non è meritevole di accoglimento, dovendosi riscontrare l’assenza di prova, ex art. 2697 c.c., dell’avverarsi dei presupposti legittimanti la maturazione.
Nella specie, l'eccezione di usucapione avanzata dai ricorrenti è infondata “non essendo stato provato né chiarito, per un verso, in quale momento sarebbe intervenuta in loro favore l’inversione del possesso e, dall'altro, come possa configurarsi la fattispecie del pacifico ed incontestato godimento alla luce delle plurime azioni giudiziarie intentate dal proprietario, considerato anche che il proprietario di un'area illegittimamente occupata, che agisce in giudizio o propone domanda stragiudiziale nei confronti dell'Ente occupante, vanta un'unica pretesa, che però in ogni caso, come detto, interrompe il termine di maturazione dell'usucapione (Cons. di St., sez. IV, 3 luglio 2014 n. 3346).
Più in generale, “il termine ventennale (o quello breve, decennale, in presenza di un titolo astrattamente idoneo) per il perfezionamento dell'acquisto a titolo originario del terreno illecitamente occupato dall'amministrazione si interrompe in caso di notifica, da parte del proprietario, dell'atto di citazione in giudizio con il quale è chiesta la condanna al risarcimento del danno derivante dall'occupazione illecita perpetrata dall'amministrazione stessa” (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 24 febbraio 2015 n. 290).
Né appare ultroneo osservare, quanto, invece, alla posizione dell’Ente comunale, che “predicare che l'apprensione materiale del bene da parte della P.A. al di fuori di una legittima procedura espropriativa o di un procedimento sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 possa essere qualificata idonea a integrare il requisito del possesso utile ai fini dell'acquisto per usucapione rischierebbe di reintrodurre nell'ordinamento interno forme di espropriazione indiretta o larvata, nonché non onerose per l'amministrazione dal momento che la c.d. retroattività reale dell'usucapione estinguerebbe anche ogni pretesa risarcitoria (Cons. di St., sez. IV, 3 luglio 2014 n. 3346).
VII.4. E’ invece condivisibile l’assunto di parte ricorrente, secondo il quale, contemplando il pregiudizio indennizzabile, ex art. 42 bis, citato, anche il danno da illegittima occupazione conseguente all’inerzia dell’Amministrazione comunale, cui sola competeva l’esercizio del potere ablatorio, risulterebbe iniquo addossare alle medesime parti private la ripetizione di somme sostanzialmente computate a titolo risarcitorio per la detenzione senza titolo (5% annuo sul valore venale del bene, di cui al comma 3 del medesimo articolo) ovvero per il pregiudizio non patrimoniale (20% del valore venale del bene).
VIII. Conclusivamente, sulla base delle sovraesposte considerazioni, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi principali proposti avverso gli atti endoprocedimentali, meri presupposti del provvedimento di acquisizione sanante, mentre vanno accolti, in parte, i gravami introdotti con motivi aggiunti, limitatamente all’illegittimità del provvedimento impugnato laddove prevede la ripetizione totale, da porsi a carico degli attuali ricorrenti, delle somme, dovute, a titolo d’indennità, al proprietario dei suoli illegittimamente spossessato, per l’illegittima occupazione e per il danno non patrimoniale. Il Collegio ritiene, infatti, equo, in considerazione delle rispettive responsabilità, dovere dedurre dall’importo complessivamente liquidato, per l’adozione del provvedimento acquisitivo (€. 620.467,58), richiesto, in ripetizione, ai ricorrenti beneficiari:
a) quanto già versato a titolo di corrispettivo per i costi di acqusizione (complessivamente, £. 4.979.000 -ricorso n. 19/2012, e £. 1.131.000 più £. 7.935.000 -ricorso n. 49/2012);
b) gli importi quantificati a titolo d’indennità per illegittima occupazione (5% del valore annuo dell’immobile) e per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale (20% annuo del valore venale del medesimo fondo) dovuti al soggetto ablato, secondo il disposto di cui al provvedimento ex art. 42 bis, citato, di acquisizione sanante.
Tale deduzione deve considerarsi operante, secondo una valutazione equitativa, a partire dalla data di adozione della sentenza del Consiglio di Stato del 1999 che ha dichiarato in via definitiva l’illegittimità della pianificazione P.E.E.P. e dei decreti di esproprio, ritenendosi che a partire da quella data il Comune avrebbe dovuto tempestivamente attivarsi per l’inizio e la conclusione di una nuova procedura espropriativa, invero, definita solo nell’anno 2013, con le note conseguenze risarcitorie indirettamente oggetto anche del presente giudizio.
IX. In considerazione della continua evoluzione normativa e giurisprudenziale nella materia, della parziale novità delle questioni esaminate, della complessità fattuale e giuridica della controversia e della parziale soccombenza, sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta):
a) dichiara inammissibili, per difetto d’interesse, i ricorsi introduttivi;
b) accoglie i ricorsi per motivi aggiunti nei termini di cui in motivazione annullando in parte qua la delibera C.C. n. 40/2013;
c) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere
Gabriella Caprini, Primo Referendario, Estensore




 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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