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sabato 25 febbraio 2012

Dal Corriere della Sera

Interrogazione a risposta scritta 4-15064
presentata da Antonio Di Pietro, giovedì 23 febbraio 2012, seduta n.591
DI PIETRO, PALAGIANO, ANIELLO FORMISANO e BARBATO.
- Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno, al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
l'intera penisola sorrentina, nonostante l'esiguità di spazi, la particolare morfologia del territorio e la fragilità dello stesso sotto il profilo idrogeologico, è oggetto da circa un decennio di una smisurata richiesta di progetti edilizi per la realizzazione di «parcheggi pertinenziali», da realizzare ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 9 della legge regionale n. 19 del 2001; la regione Campania, nell'ambito della legge finanziaria per l'anno 2012, all'articolo 52, comma 5, lettere a) e b), ha inserito due modifiche all'articolo 6 e all'articolo 9 della legge regionale succitata con l'evidente scopo di consentire l'ulteriore realizzazione di parcheggi interrati anche nelle aree dove il piano urbanistico territoriale (PUT) della costiera sorrentino-amalfitana del 1987 (legge regionale n. 35 del 1987) non lo consentirebbe; la novella, introdotta con l'articolo 52, comma 5, della legge finanziaria suddetta, denota, a parere degli interroganti, una superficialità legislativa non condivisibile; la legge regionale n. 19 del 2001, nella sua prima versione, andando ben oltre i criteri fissati dalla legge statale n. 122 del 1989, rendeva possibile l'edificazione di parcheggi interrati anche in aree dove sussistevano i vincoli imposti da piano urbanistico territoriale della penisola sorrentino-amalfitana.


In particolare, l'articolo 9 recitando «le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, e, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni di quest'ultima» introduceva una deroga indiscriminata al piano urbanistico territoriale. Una deroga molto discutibile, a parere degli interroganti, in quanto, consentendo una serie di interventi senza alcuna pianificazione o programmazione, anche nelle aree più tutelate dal piano urbanistico territoriale, provocava cospicui danni e, di fatto, sviliva il contenuto del piano urbanistico il sistematico attacco a tutte le aree verdi nelle zone prossime ai centri abitati che ne è derivato, ha suscitato, negli anni, un'accesa campagna stampa locale, ma soprattutto nazionale, tanto efficace da scuotere opinione pubblica e, allo stesso tempo, indurre l'assessore regionale all'urbanistica dell'epoca (2004), Marco Di Lello, a promuovere una modifica della disposizione suddetta: non più la previsione di una deroga generalizzata alle disposizioni del piano urbanistico territoriale, ma la possibilità di realizzare box solo compatibilmente con i vincoli posti dal piano paesistico; con la novella introdotta, quindi, dalla legge regionale n. 16 del 2004, all'articolo 9, eliminato il periodo «in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni della legge regionale 35/87», le disposizioni della legge n. 19 del 2001 divenivano applicabili «nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, fatti salvi tutti i vincoli previsti dalla legge stessa»; prima della modifica del 2004 e anche successivamente, la disposizione di cui alla legge n. 19 del 2001 ha prodotto comunque notevoli danni ambientali e molte aree verdi, prossime ai centri abitati, sono state irrimediabilmente distrutte e sostituite, nella maggior parte dei casi, da vasche di cemento colme di terreno per una profondità di circa un metro; all'inizio del 2001, con una modifica introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge regionale n. 1 del 2011, è stato nuovamente modificato il testo dell'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2001 e, in particolare, è stato eliminato l'inciso «fatti salvi tutti i vincoli previsti dalla legge stessa», lasciando inalterato il resto; nel gennaio 2012, con la citata finanziaria 2012, articolo 52, viene modificato nuovamente l'articolo 9 della legge n. 19 del 2001 che, allo stato attuale, recita così: «le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35»; sempre con l'articolo 52 della legge finanziaria regionale 2012 al comma 5, lettera a), una ulteriore modifica alla legge n. 19 del 2001 rende esplicito il modus operandi della regione e la mancanza di
una visione d'insieme delle problematiche. L'articolo 6 della legge n. 19 del 2001 imponeva, infatti, ai costruttori la vendita dei box realizzati in regime di pertinenza con unità residenziali nel termine di 36 mesi dalla scadenza del procedimento abilitativo. L'inesistenza di alcun criterio programmatico ha fatto sì che fino ad oggi siano stati realizzati centinaia, se non migliaia di box e che non tutti siano stati venduti, con il rischio che quelli invenduti nel termine di 36 mesi dalla loro realizzazione, così come previsto dall'articolo 6, applicando le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge n. 47 del 1985 (oggi articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), fossero oggetto di ordine di ripristino ed acquisizione in caso di inottemperanza; l'ultima modifica (articolo 52, comma 5, lettera a) della legge finanziaria regionale 2012) del legislatore regionale ha, però, cassato il termine di 36 mesi dalla scadenza del titolo abilitativo fissato per la vendita dei box in regime di pertinenzialità per cui, ad oggi, i costruttori di mega parcheggi interrati potranno costruirli e detenerli, pur senza venderli, per un tempo indefinito; inoltre, l'eliminazione dell'obbligo di vendita dei box in regime di pertinenzialità nel termine di 36 mesi dalla scadenza del titolo abilitativo potrebbe creare, a parere degli interroganti e in una regione ad alta densità malavitosa, notevoli vantaggi proprio ai clan camorristici. Questi ultimi, avendo necessità di riciclare denaro sporco, con quest'ultima modifica, potrebbero, in forma apparentemente legittima, pur senza necessità per il territorio e senza alcuna programmazione, realizzare maxi parcheggi interrati di cui conserverebbero sine die la proprietà anche senza porli in vendita; la legge regionale n. 19 del 2001 aveva, comunque, un suo presupposto di costituzionalità in quanto, pur non individuando a priori le unità immobiliari cui rendere pertinenziali i box da realizzarsi, come invece era d'obbligo per la legge nazionale n. 122 del 1989, limitava tale facoltà a un preciso limite temporale; al contrario, quest'ultima modifica introdotta nella finanziaria 2012 è tale da far venir meno anche quelle ragioni di eccezionalità ed urgenza che sono state poste alla base della legge n. 19 del 2001 e ne hanno motivato la specialità rispetto ad altre disposizioni; inoltre, queste ultime modifiche, introdotte dalla legge finanziaria regionale del 2012, hanno prodotto incertezza negli operatori del settore e negli amministratori locali, proteste da parte delle associazioni ambientalistiche e reazioni politiche; come testimoniato, tra l'altro, dal dettagliato articolo, pubblicato sul sito del Corriere del Mezzogiorno in data 1° febbraio 2012, a firma di Fabrizio Geremicca, dal titolo «Se la Regione Campania trasforma la Costiera sorrentina in boxlandia. Due commi, qualche parolina cancellata e la finanziaria regionale rischia di favorire i signori del cemento»; in conclusione, ad avviso degli interroganti, le modifiche introdotte con la finanziaria regionale del 2012 appaiono essere state adottate in assenza di adeguata analisi della situazione esistente; resistono nell'area Sorrentino-Amalfitana centinaia di box invenduti o parcheggi interrati per i quali non si è provveduto neppure a ripristinare la copertura con essenze arboree e idonee piantumazioni, simili per specie e quantità a quelle preesistenti, come previsto, invece, dall'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2001; le succitate modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2001, potrebbero andare a sanare, per quanto risulta agli interroganti, situazioni per le quali vi erano già altre indagini o procedimenti penali in corso in relazione a presunte violazione delle disposizioni del piano urbanistico territoriale della Penisola Sorrentina; inoltre non sembrerebbe che per situazioni per le quali l'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2001 prevedeva l'irrogazione delle sanzioni ex articolo 7 della legge n. 47 del 1985 oggi articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, tali sanzioni non siano state adottate dai comuni interessati; occorrerebbe assumere urgenti iniziative per evitare ulteriori scempi e la stagnazione della proprietà dei box realizzati sine die nelle mani dei costruttori senza che ciò possa essere sanzionato come in precedenza, con perdita per l'erario di ingenti somme di denaro; occorre sottolineare che con la legge nazionale n. 22 del 1989 gli immobili ai quali rendere pertinenziali i box interrati a realizzarsi erano già individuati fin dal rilascio del titolo abilitativo e ciò anche nelle ipotesi di concessione in diritto di superficie di aree pubbliche da parte dei comuni (articolo 9 n. 4, 1) mentre con la legge regionale n. 19 del 2001 i costruttori possono individuare successivamente alla loro realizzazione. Nel predispone la novella di cui all'articolo 52, n. 5, lettera a) della finanziaria regionale 2012 la regione Campania avrebbe dovuto porre maggiore attenzione alle conseguenze che la modifica può avere anche sul piano della lotta alla criminalità organizzata -: di quali elementi disponga il Governo sulla questione esposta in premessa; se dell'intervenuta modifica sia stato informato il Ministero della giustizia e la Direzione nazionale antimafia, essendo evidente, agli occhi degli interroganti, che la stessa apre in Campania, e non solo in Costiera sorrentina, nuovi scenari economici sicuramente appetibili per la malavita organizzata, e quindi se risulti che le varie Procure della Repubblica interessate abbiano mai svolto indagini per verificare quali siano state fino ad oggi le imprese coinvolte nella realizzazione di maxi parcheggi e se delle stesse facciano parte persone inquisite; se il Governo non intenda verificare la sussistenza dei presupposti per l'impugnazione della legge finanziaria regionale 2012 della Campania, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in relazione alle disposizioni della medesima legge regionale citate in premessa.(4-15064)

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