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sabato 24 gennaio 2009

Villari si rivolge alla Corte Costituzionale

Le operazioni di schiodamento dalla poltrona del Villari hanno l’ennesimo colpo di scena. Il nostro Riccardino ha un asso nella manica. In molti, infatti, pensano che quella di Fini e Schifani sia stata una forzatura e che, se volesse, potrebbe impugnare la lettera di revoca. Lui ci pensa e convoca la Vigilanza. Nonostante lo scioglimento della commissione disposto dai presidenti di Camera e Senato, ha riunito lo stesso l’organismo bicamerale insieme a Marco Beltrandi e Luciano Sardelli. I partecipanti, quindi, hanno approvato un documento e autorizzato Villari a sollevare il conflitto di poteri tra organi dello Stato per conto della commissione. Secondo il verbale della riunione, secondo «l’articolo 61 u.c. della Costituzione, come recepito dall’art. 3 co. 2 del Regolamento interno, quest’organo conserva le proprie funzioni ed attribuzioni, già compiutamente esercitate, con la designazione di presidente, vicepresidente e segretario, fino all’insediamento di altro organo con pari poteri». Inoltre, «alla Commissione è garantita autonomia nei confronti di tutti gli altri organi di rilievo costituzionale, essendole assicurata una funzione di garanzia della libertà di informazione». Come si legge ancora, «tale autonomia è ribadita dal dato normativo che affida ai presidenti delle Camere la designazione dei componenti, con il duplice vincolo che siano di numero pari per i due rami del Parlamento e che sia garantita la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari» e che «il grado di autonomia della commissione risulta violato dagli atti recentemente posti in essere, con lettera provvedimento, dai presidenti delle due Camere, con i quali, su conforme parere delle competenti Giunte per il regolamento, sono stati revocati i componenti ancora in carica e disposto lo scioglimento di quest’organo». In forza di ciò, la Vigilanza ha deliberato «di sollevare conflitto di attribuzioni ai sensi dell’art. 134 Costituzione nei confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il Presidente è autorizzato a conferire il relativo mandato».

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