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sabato 1 agosto 2009

Presentazione legge Adeguamento alle Eccezioni sollevate riguardo alla L. r. 5/08

Regione Campania - “Questa legge – ha affermato il capogruppo Tonino Scala – nasce dopo il ricorso presentato dai Ministri Sacconi e Brunetta, e a seguito della successiva pronuncia della Corte Costituzionale. Se non si procede a questa stabilizzazione – ha proseguito Scala – si rischia di chiudere gli ospedali, anche perché si rischia di avere ospedali dove ci sono gli infermieri ma mancano i medici. Il nostro impegno– ha concluso il capogruppo della “Sinistra”- è a lavorare con le altre forze politiche per far si che questa legge venga al più presto sottoposta all’attenzione delle commissioni competenti e dell’aula”. Al tavolo dei relatori oltre al consigliere Scala, erano seduti il responsabile della Federazione Campana dei Precari, Eugenio Benvenuto, e il responsabile dell’area dirigenziale della Cgil Santo Buonanno. “Viviamo – ha detto Eugenio Benvenuto- in un paese ipocrita . Ogni giorno sentiamo parole nobili su i temi più vari, ma se andiamo poi a vedere di quelle parole nobili non v’è traccia. Con intelligenza e tenacia porteremo avanti questa battaglia”. La proposta di legge composta da tre articoli parte dal presupposto che il blocco delle assunzioni in sanità, disposto dalle varie finanziarie che si sono succedute negli anni scorsi, ha generato un mancato ricambio e quindi una carenza di personale nel SSR. Tale situazione ha messo a rischio il mantenimento dei LEA e, in questo contesto, al fine di continuare a offrire ai cittadini un adeguato servizio assistenziale sanitario, le AA.SS.LL, le AA.OO. e le AA.OO.UU. hanno dovuto bandire concorsi pubblici finalizzati all’attribuzione di contratti a tempo determinato a soggetti utilmente collocati nelle relative graduatorie per la copertura di posti vacanti. Tali soggetti, quindi, sono stati utilizzati per lo svolgimento di funzioni ordinarie e hanno maturato una ricca esperienza all’interno del SSR in generale e delle singole strutture sanitarie in particolare. La Regione Campania, al fine di valorizzare tali competenze e non disperdere il patrimonio di esperienze raggiunto, ha avviato, nella finanziaria 2008 (LR N.1 30/1/2008), una procedura di stabilizzazione per coloro che avevano determinati requisiti temporali di servizio, sulla base del comma 565 della legge N. 296/06 (c.d. finanziaria nazionale 2007) e nei limiti di spesa previsti dagli accordi con il Governo Nazionale. Tale procedura, con la L.R. N.5/08, è stata poi estesa, con un atto dovuto e in linea con il precedente, anche a quei soggetti che avevano svolto mansioni di dirigenza di primo livello nel SSR (quali medici, biologi, farmacisti, sociologi, psicologi ecc). Se, infatti, la conservazione delle conoscenze acquisite era una esigenza valida per il comparto, veniva vieppiù sentita e ribadita con riferimento alla posizione dei dirigenti sanitari, stante l’indubbio rilievo che presentano le loro prestazioni e quindi l’importanza del mantenimento della ricchezza che le loro esperienze costituiscono per il SSR. Ci si riferisce, in particolare, a quei circoli virtuosi che un tempo determinavano la creazione di vere e proprie “scuole” nelle varie specialistiche, favorite da una quotidiana e stabile interazione con “Primari Maestri” da un lato e con un certo tipo di popolazione di malati dall’altra (esperienza epidemiologica).La L.R. N.5/08, però, essendo stata impugnata alla Corte Costituzionale dal Governo Nazionale nel 2008, ha dovuto subire il vaglio della Consulta che, con sentenza N. 215 – 2009 ha sollevato eccezione di incostituzionalità dei commi 1 e 4 dell’art. 1 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. In tale sentenza, però, la Corte esclude che vi sia un principio fondamentale che impedisca di procedere alla stabilizzazione dei dirigenti di primo livello. Infatti, tale supremo organo dello Stato ritiene che la L.R. sia illegittima perché troppo generica e, perciò, ravvisa la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Nelle motivazioni della sentenza, quindi, il Giudice non trae un divieto a stabilizzare i dirigenti di primo livello, ma richiede la fissazione di criteri molto rigorosi. In particolare la Corte ha rilevato che la legge regionale, pur prevedendo che il personale da sottoporre a sanatoria avesse dovuto superare ab origine procedure di natura concorsuale, non specifica che tali selezioni dovessero essere proprie per il ruolo della dirigenza (non essendo espressi i riferimenti legislativi). Inoltre si ritiene illegittima la stabilizzazione dei dirigenti non sottoposti a procedure concorsuali attraverso un generico rinvio a procedure selettive definite dall’Assessore regionale alla Sanità. Combinando questi elementi appare chiaro che non è esclusa dalla sentenza della Corte l’approvazione di una disciplina ulteriore di stabilizzazione che debba essere molto specifica nel fissarne i presupposti e le modalità. In tal senso e per i motivi sopra espressi la legge che si presenta si pone l’obiettivo di correggere le eccezioni sollevate dalla Consulta al fine di conservare il patrimonio di esperienze e di conoscenze acquisito dai dirigenti di primo livello del SSR della Campania.

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