Vico Equense - Nella seduta di ieri sera il consiglio comunale ha nominato i componenti della commissione d’indagine sulla vicenda del fondo Lauro. Questa la composizione: Mariateresa Eusebio, Angelo Caso, Giovanni De Simone e Luigi Savarese per la maggioranza, Andrea Lauro, Claudia Scaramellino e Giuseppe Cioffi per le minoranze. La Commissione dovrà dare risposte sui seguenti fatti formanti l’ ambito di indagine:
I FATTI ED I SOGGETTI CHE HANNO GENERATO IL DANNO RISARCIBILE
A) Se le Sentenze civili (del Tribunale di Torre Annunziata n. 269 del 2008, della Corte di Appello di Napoli n. 774/2011 e della Suprema Corte di Cassazione n° 22293 del 2013) hanno accertato una responsabilità risarcitoria esclusiva a carico del Comune di Vico Equense, ovvero a “titolo solidale” con le soc. Cooperative e gli altri soggetti responsabili dell’ occupazione usurpativa del Fondo Lauro.
A1) Se i giudizi amministrativi (Sentenza n. 17/1988 del TAR Campania e Sentenza n. 308/1999 del Consiglio di Stato che hanno disposto l’ annullamento degli atti della procedura espropriativa) hanno coinvolto, oltre al Comune di Vico Equense, anche la Regione Campania e le Coop. “L’Ulivo” e “Domus Aequana” (in appresso le Cooperative) quali assegnatarie dei suoli, esecutrici dell’ edificazione e beneficiarie dell’ intervento.
A2) Se il sig. Francesco Saverio Lauro notificò gli atti anche ad altri soggetti, e quali, ritenendo avessero interesse, e quale, nelle costruende palazzine di edilizia economica e popolare, e se gli stessi siano o meno tra gli assegnatari di alloggi e/o tra gli amministratori comunali.
A3) Se all’ epoca in cui le Cooperative hanno realizzato le palazzine di edilizia economica e popolare erano stati già proposti dal sig. Lauro i giudizi di annullamento degli atti, e se quando sono stati assegnati i singoli appartamenti agli aventi causa era già intervenuto l’ annullamento degli atti da parte dei Giudici amministrativi.
A4) Se le Cooperative hanno disciplinato i rapporti con il Comune di Vico Equense con apposite convenzioni e se queste (all’ art. 7) sancivano a carico delle stesse per se ed aventi causa l’ obbligo di integrale copertura degli oneri sostenuti dal Comune per l’acquisizione delle aree.
LA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE SANANTE
B) Se la Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 05/10/2011 con cui il Comune di Vico Equense decideva di: “considerare quale obiettivo primario dell’ Amministrazione Comunale la regolarizzazione delle acquisizioni al patrimonio comunale di suoli edificati in assenza di legittima dichiarazione di pubblica utilità e siti in località S. Vito, mediante il procedimento sanante previsto dall’art. 42bis DPR n. 327/2001, come introdotto dalla Legge n. 111/2011” e nominava il responsabile del procedimento, nonchè i successivi atti, siano stati ostacolati ed impugnati, oltre che dal sig. Francesco Saverio Lauro, anche dagli aventi causa dalle Cooperative. L’approfondimento di carattere generale inerente l’intera vicenda de quo. Eventuali responsabilità anche a carico di specifici soggetti, anche relativa alla mancata adozione di specifici atti e procedure anche di tipo ablatorio.
B1) Se le azioni degli aventi causa dalle Cooperative abbiano o meno parallelismo con quelle del sig. Francesco Saverio Lauro.
B2) Se vi siano stati ritardi, e quali siano, per cui i Funzionari hanno concluso l’ istruttoria e trasmesso la proposta di delibera al Consiglio Comunale il 17.10.2013 ovvero se anche la condotta degli aventi causa dalle Cooperative – oltre che l’ oggettiva novità del procedimento e le difficoltà interpretative - abbia condizionato i tempi del procedimento.
B3) Se i tempi di definizione della Sentenza civile tra il Comune di Vico Equense ed il sig. Francesco Saverio Lauro siano coerenti con le statistiche ufficiali sulla durata dei processi civili che si concludono con una Sentenza di merito innanzi la Corte di Cassazione.
B4) Se la Delibera C.C.n.40/2013 (con cui il Comune ex art.42bis DPR n.327/2001 ha acquisito al patrimonio i suoli di proprietà del Sig. Lauro ed ha versato l’indennità determinata a seguito di apposita perizia di stima), ha prodotto effetti favorevoli o svantaggiosi per gli aventi causa dalle Cooperative, e se ha fatto corretto ‘uso’ dell’Istituto ex art. 42bis DPR n.327/2001 ovvero ha violato i diritti degli aventi causa dalle Cooperative e quali.
B5) Se vi sono state, e quali, condotte preordinate a ritardare o far desistere il Comune dalle azioni di recupero e/o dalla difesa degli interessi erariali.L’approfondimento di carattere generale inerente l’intera vicenda de quo. Eventuali responsabilità anche a carico di specifici soggetti, anche relativa alla mancata adozione di specifici atti e procedure, anche di tipo ablatorio.
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