Il Tar boccia l'opposizione che aveva sollevato sospetti di brogli «Niente prove, l'esito delle urne è genuino. In caso di irregolarità va fatta la querela»
Fonte: Salvatore Dare da Metropolis
Vico Equense - Non ci sono prove per dire che il voto non fu «genuino», per cercarle si sarebbe dovuta presentare una querela per falso. Sono questi i due motivi principali con cui il Tar della Campania blinda il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore, eletto al ballottaggio dello scorso 19 giugno contro Maurizio Cinque, sconfitto per 32 voti. Dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Mariateresa Eusebio, prima dei non eletti di Vico 2020, una delle liste a della coalizione di Cinque. La sentenza arriva dopo cinque mesi di tensioni mentre la Procura di Torre Annunziata continua a indagare sul papocchio delle liste escluse dalle Comunali. Eusebio chiedeva di annullare l'esito delle elezioni perché, a suo avviso, erano emerse «gravi irregolarità» sul voto domiciliare che era stato concesso, sempre secondo la tesi della candidata, anche a «soggetti che non hanno mai avanzato alcuna richiesta». Non solo. Stando all'ex consigliere comunale di Forza Italia, c'erano stati errori nella compilazione e nel calcolo delle preferenze in alcune sezioni «con la violazione del principio di segretezza del voto».
Ma per il Tar le preferenze "incriminate" sono al massimo 14, quindi incapaci «di determinare un'incidenza sull'esito finale della consultazione», decisa invece da uno scarto di 32 voti. La seconda sezione del Tar della Campania (Claudio Rovis, Presidente; Gabriele Nunziata, consigliere; Brunella Bruno, primo referendario, estensore) boccia Eusebio richiamando la giurisprudenza che «non consente di pronunciare l'annullamento dei voti in contestazione se l'illegittimità denunciata non ha influito in concreto sui risultati elettorali». In tal senso, sulle presunte irregolarità descritte da Eusebio, la possibilità per muovere contestazioni è la querela per falso «per l'evidente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo». Ciò trova riscontri nel ricorso di Eusebio che fa riferimento «a dati non corretti a motivo di errori ed omissioni, se non addirittura di paventate condotte fraudolente. I verbali sezionali sono atti pubblici potendo essere smentiti solo dal positivo esperimento della querela di falso. Nel caso non solo le censure mirano a superare le risultanze contenute nei verbali sezionali ma non sono suffragate da ulteriori ed obiettivi elementi suscettibili di evidenziare la concreta incidenza sulla sincerità e libertà del voto e l'emersione di fraudolenze o brogli». Ma Eusebio, per i giudici, si è «limitata ad asserire, in assenza delle necessarie ed idonee allegazioni probatorie, omissioni ed errori nella verbalizzazione. Ecco perché il Tar non ravvisa «elementi idonei ad evidenziare la radicale compromissione della genuinità del voto e, in via mediata, l'integrale travolgimento degli esiti delle operazioni elettorali».
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