Nella mia area sono aperti ristoranti,
pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo
di cibi e bevande al loro interno?
In quest'area, i ristoranti e le altre attività di
ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente
per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a
domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel
rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentito entrare o restare all’interno
di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub,
gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro
interno?
Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo
di cibi e bevande all’interno dei locali (si veda la faq precedente),
l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti
esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti
per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non
sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei
locali.
Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo?
La sospensione di attività di centri culturali, centri
sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne
di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del
proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e
collaterale rispetto alla attività principale.
La possibilità di continuare ad erogare
oltre le ore 18 i servizi di ristorazione previsti per gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e
rifornimento carburante situate lungo le autostrade vale anche per esercizi
siti in altre strade extraurbane o secondarie a lunga percorrenza?
No, possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio
e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli
aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro.
La sospensione delle attività di
ristorazione disposta nelle zone c.d. arancioni e rosse, si applica anche ai
ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi alloggiati? È
possibile per i clienti degli alberghi consumare i pasti presso ristoranti esterni
convenzionati?
I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti
che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse. Quindi è consentita
(senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della
struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tali servizio
all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente
potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a
domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario
consentiti, con consumazione in albergo.
Nelle zone rosse le attività commerciali
che vendono generi alimentari o beni di prima necessità (cioè quelli previsti
dall’allegato 23 del
Dpcm) e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l’acquisto
anche di beni non inclusi nel predetto allegato?
No. Pertanto, il responsabile di ogni attività
commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount,
minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può
esercitare esclusivamente l’attività di vendita di generi alimentari e di prima
necessità ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai
clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da
quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia possibile,
devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è
consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale,
prefestivo o festivo.
Nelle zone rosse i negozi e gli altri
esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli
alimentari o di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato 23 del
Dpcm e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono
proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio,
nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per
il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi
organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd.
piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti
personali a distanza inferiore a un metro.
Il trasporto, la consegna e il montaggio
di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli
spostamenti?
Sì, rientrano fra le
esigenze lavorative di cui all’art. 3, lettera a), del DPCM 3 novembre 2020.
Si possono consegnare e montare i mobili o
gli oggetti acquistati prima dell'introduzione delle restrizioni al
commercio?
Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima
delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il
montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.
Cerimonie e eventi in
presenza
È consentito svolgere assemblee
condominiali in presenza?
Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione
dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo
svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di
distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
Nella nozione delle fiere, vietate
dal Dpcm, rientrano anche
manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale?
Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale
di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma
realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad
attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono
quindi vietate.
Spostamenti
Quali sono le regole valide nella mia area
per gli spostamenti? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? E
a trovare parenti o congiunti?
All’interno dell’area rossa è vietato ogni
spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli
dell’area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto
di beni necessari) o motivi di salute. Non è consentito far visita o
incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o
chiuso. Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo
svolgimento della didattica in presenza, se prevista. È consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o
congedi.
Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa, per il bene
di tutti.
Gli spostamenti devono essere giustificati
in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione?
Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo
spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che
potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia
statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di
controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce
reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche
esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o
simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
Posso andare ad assistere un parente o un
amico non autosufficienti?
Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti
di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono
categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più
possibile.
Sono separato/divorziato, posso andare a
trovare i miei figli minorenni?
Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni
presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli
presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali
spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e
nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena,
positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice
con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti,
secondo quanto concordato tra i genitori.
È possibile spostarsi per accompagnare i
propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della
giornata di lavoro?
È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli
anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono
quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo
spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori
sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In
tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il
tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di
lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è
assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due
genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.
Sono consentiti gli spostamenti per fare
visita alle persone detenute in carcere?
Gli spostamenti per fare visita alle persone detenute
in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano
giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute. In tali casi i
colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza, ai
sensi dell’art. 221, comma 10, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito
dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente i colloqui a
distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone
l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza
telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell’ordinamento
penitenziario.
Sono consentiti gli spostamenti per fare
visita alle persone ricoverate in una struttura detentiva a carattere
ospedaliero?
Fermo quanto esposto nella FAQ relativa con
riferimento alla possibilità di spostamenti per far visita alle persone
detenute, per quelle ricoverate in una struttura detentiva a carattere
ospedaliero sussiste l’ulteriore limitazione per cui l’accesso in dette
strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti
è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione
sanitaria della struttura stessa, per cui occorre preventivamente informarsi
presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso
affermativo, a quali condizioni.
Chi è sottoposto alle misure della
quarantena o dell’isolamento, si può spostare?
No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa
per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al
virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come
contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire,
utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli
accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre
persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui
l’obbligo di indossare la mascherina.
Ci sono limitazioni negli spostamenti per
chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
Sì, soggetti con sintomatologia da infezione
respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico
curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e
limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.
È possibile fare la spesa in un comune
diverso da quello in cui si abita?
È possibile spostarsi in altri comuni solo ed
esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, di necessità o per motivi di
salute. Laddove quindi il comune non disponga di punti vendita, o sia
necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel
comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali
stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.
Si può uscire per acquistare beni diversi
da quelli alimentari?
Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle
categorie espressamente previste dal Dpcm 3 novembre 2020, la cui lista è
disponibile nell'allegato 23.
Sono un volontario della protezione
civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la
mia attività nell'ambito della gestione dell'emergenza?
Sì, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si
trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell'ambito del
Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come
volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari
della Croce Rossa Italiana).
Cosa significa “comprovate esigenze
lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate
esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche
se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o
congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che
si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione
di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità
costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria
necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità
della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di
false dichiarazioni.
Se abito in un Comune e lavoro in un
altro, posso fare “avanti e indietro”?
In questi casi lo spostamento è giustificato per
esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.
Chi si trova fuori dal proprio domicilio,
abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì, si potrà rientrare, comunque, per la prima volta,
dopo il 6 novembre 2020. Successivamente, gli spostamenti saranno consentiti
solo negli ambiti e per i motivi chiariti alla FAQ n. 1.
È possibile raggiungere la seconda
casa?
In considerazione del divieto di spostarsi, chiarito
alla FAQ n. 1, l’accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto
alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili
(quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e
comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a
tali situazioni.
Ci si può spostare per andare in chiesa o
negli altri luoghi di culto?
È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a
casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della
propria abitazione. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché
si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non
inferiore a un metro. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in
occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da
comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso
già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze
dell'ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo
spostamento lavorativo o di necessità. È altresì consentito partecipare alle
funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli.
È possibile uscire di casa per gettare i
rifiuti?
Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni
comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e
smaltimento dei rifiuti.
Posso uscire con il mio animale da
compagnia?
Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza
assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.
Si possono portare gli animali domestici
dal veterinario?
Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine
devono essere rinviati.
Si può uscire per fare una
passeggiata?
Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività
motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono
chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri
spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per
esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa,
per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni
necessari per la vita quotidiana. Resta inteso che la giustificazione di tutti
gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita
nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione. In ogni caso, tutti gli
spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi
dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le
persone. Resta comunque consentita la passeggiata, al fine di accompagnare i
minori o le persone non completamente autosufficienti, senza che sia in questo
caso necessario il rispetto della distanza di un metro.
È consentito fare attività motoria?
L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è
svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio
rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare
dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli
assembramenti.
L’accesso a parchi e giardini pubblici è
consentito?
Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle
autorità locali, e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di
assembramento. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai
familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad
aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere
attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del
Dipartimento per le politiche della famiglia.
Posso utilizzare la bicicletta?
L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la
sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari
o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per
svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria,
mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare
attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.
Posso usare l’automobile con persone non
conviventi?
Sì, purché siano rispettate le stesse misure di
precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del
solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al
massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti
i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può
essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un
separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della
macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella
fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
È consentito, anche al di fuori del Comune
ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su
superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per
autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?
Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione,
anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze
lavorative, contemplato per le zone “arancioni” e “rosse” dagli artt. 2 comma 4
lett. a), e 3, comma 4, lett. a), del DPCM 3 novembre 2020. Quindi la
coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione
per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento
al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il
soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le
necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie
agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con
indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
Per i cittadini stranieri vigono le stesse
limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?
Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone
presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli
spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti
alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul
sito istituzionale del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Attività produttive,
professionali e servizi
È obbligatorio utilizzare strumenti di
protezione individuale per i professionisti in studio?
Sì, l’obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi
dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad
eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita
in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non
conviventi. Ove l’attività professionale comporti comunque un contatto diretto
e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di
facile accesso dall’esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare
in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre
sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche
delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.
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