Il Tar della Campania accoglie il ricorso della Vodafone dopo il «no» del Comune
Fonte: Salvatore Dare da Metropolis
Sorrento - Il colpo di scena è arrivato. A dispetto della fermezza
con cui l’amministrazione aveva
negato l’ok alla Vodafone per
l’installazione di un impianto
telefonico alla stazione della
Circumvesuviana. Una battaglia
convulsa con l’azienda che
aveva impugnato il «no» della
commissione edilizia. Il Tar della
Campania ha emesso la sua sentenza:
amministrazione al tappeto
e permesso «sbloccato» per la
Vodafone. I 90 giorni di silenzio assenso
del Comune erano già
passati quando l’azienda si vide
negare il permesso a costruire.
Un particolare importante.
Il ricorso, accolto dai giudici,
riguardava, proprio il diniego
numero 39748 dello scorso 26
settembre con il quale, «relativamente
all’istanza di autorizzazione
per l’insediamento di
una stazione radio base presso
la stazione Circumvesuviana di
Sorrento», il Comune comunicò
alla Vodafone Omnitel che, a
seguito dell’esame del progetto
e del parere della commissione
edilizia integrata, fu adottata la
determinazione «di contrario».
Diverse motivazioni a sostegno
della decisione assunta dai
tecnici comunali. Innanzitutto
permesso negato «in quanto
l’impianto così come proposto
rientra nella zonizzazione di
cui alla lettera G (impianti pubblici
di interesse generale) ma
comunque ricadente all’interno
della zonizzazione 6 del Piano
urbanistico territoriale e di aree
densamente urbanizzate. Pertanto,
essendo il circondario, zona B,
(residenziale sature) l’intervento
proposto non trova riscontro nelle
norme di attuazione del Piano
urbanistico comunale».
Un parere quello espresso dalla
commissione edilizia richiamato
nel provvedimento di stop al
progetto e «mai comunicato»
venne precisato nella determina
dirigenziale con la quale l’ente
municipale diede mandato
all’avvocato Maurizio Pasetto
di rappresentare in giudizio il
Comune. La società, inoltre, impugnò
«ogni altro atto connesso,
preordinato e consequenziale,
comprese per quanto lesive le
norme tecniche d’attuazione del
vigente Puc».
«Al momento del diniego impugnato
- si legge nel dispositivo
del Tar - si era già formato il
silenzio assenso sull’istanza del
29 dicembre 2011 per decorso del
termine di 90 giorni con la conseguenza
che il Comune resistente
avrebbe dovuto prima annullare
in autotutela l’atto di assenso per
poi eventualmente provvedere in
senso reiettivo. Comunque, ad
avviso della società ricorrente, il
diniego impugnato è illegittimo
sia perché il dirigente, in assenza
di un regolamento per l’installazione
delle infrastrutture per
la telefonia mobile, afferma
l’incompatibilità della stazione
radio base con le disposizioni del
Puc relative alle zone residenziali
sature e densamente urbanizzate,
senza tenere conto che detta tipologia
di impianti, non incidendo
sugli indici di edificabilità ed
essendo opera di urbanizzazione
primaria, è compatibile con ogni
singolo ambito comunale, sia
perché non ha provveduto a trasmettere
alla competente Soprintendenza
la relazione tecnica, né
a comunicare i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza».
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