giovedì 14 febbraio 2013

Antenne, amministrazione bocciata

Il Tar della Campania accoglie il ricorso della Vodafone dopo il «no» del Comune 

Fonte: Salvatore Dare da Metropolis 

Sorrento - Il colpo di scena è arrivato. A dispetto della fermezza con cui l’amministrazione aveva negato l’ok alla Vodafone per l’installazione di un impianto telefonico alla stazione della Circumvesuviana. Una battaglia convulsa con l’azienda che aveva impugnato il «no» della commissione edilizia. Il Tar della Campania ha emesso la sua sentenza: amministrazione al tappeto e permesso «sbloccato» per la Vodafone. I 90 giorni di silenzio assenso del Comune erano già passati quando l’azienda si vide negare il permesso a costruire. Un particolare importante. Il ricorso, accolto dai giudici, riguardava, proprio il diniego numero 39748 dello scorso 26 settembre con il quale, «relativamente all’istanza di autorizzazione per l’insediamento di una stazione radio base presso la stazione Circumvesuviana di Sorrento», il Comune comunicò alla Vodafone Omnitel che, a seguito dell’esame del progetto e del parere della commissione edilizia integrata, fu adottata la determinazione «di contrario». Diverse motivazioni a sostegno della decisione assunta dai tecnici comunali. Innanzitutto permesso negato «in quanto l’impianto così come proposto rientra nella zonizzazione di cui alla lettera G (impianti pubblici di interesse generale) ma comunque ricadente all’interno della zonizzazione 6 del Piano urbanistico territoriale e di aree densamente urbanizzate. Pertanto, essendo il circondario, zona B, (residenziale sature) l’intervento proposto non trova riscontro nelle norme di attuazione del Piano urbanistico comunale».

Un parere quello espresso dalla commissione edilizia richiamato nel provvedimento di stop al progetto e «mai comunicato» venne precisato nella determina dirigenziale con la quale l’ente municipale diede mandato all’avvocato Maurizio Pasetto di rappresentare in giudizio il Comune. La società, inoltre, impugnò «ogni altro atto connesso, preordinato e consequenziale, comprese per quanto lesive le norme tecniche d’attuazione del vigente Puc». «Al momento del diniego impugnato - si legge nel dispositivo del Tar - si era già formato il silenzio assenso sull’istanza del 29 dicembre 2011 per decorso del termine di 90 giorni con la conseguenza che il Comune resistente avrebbe dovuto prima annullare in autotutela l’atto di assenso per poi eventualmente provvedere in senso reiettivo. Comunque, ad avviso della società ricorrente, il diniego impugnato è illegittimo sia perché il dirigente, in assenza di un regolamento per l’installazione delle infrastrutture per la telefonia mobile, afferma l’incompatibilità della stazione radio base con le disposizioni del Puc relative alle zone residenziali sature e densamente urbanizzate, senza tenere conto che detta tipologia di impianti, non incidendo sugli indici di edificabilità ed essendo opera di urbanizzazione primaria, è compatibile con ogni singolo ambito comunale, sia perché non ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza la relazione tecnica, né a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza».

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