Villetta Paradiso |
Il Comune di Vico Equense pertanto possiede il bene denominato Villetta Punta Paradiso, come pieno proprietario "uti dominus" – possesso continuo ed ininterrotto da oltre 100 anni - apportando al fondo notevoli ed ingenti miglioramenti correlati ad altrettanti investimenti di denaro pubblico. Sullo specifico argomento della pretesa creditoria si fa presente non è stata riscontrata dall’ Ente la nota prot.n. 19701 del 20/7/2010, a firma del Segretario/Direttore Generale del Comune di Vico Equense. Si fa presente che l’ Istituto SS. Trinità e Paradiso risulta anche fortemente esposto nei confronti del Comune di Vico Equense per tributi locali mai versati, ed il suo Presidente, contrariamente al rimanente C.d.A., non sembra voler facilitare i rapporti con l’ Ente per ragioni ancora incognite. Più specificatamente in diritto, si osserva: Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto un anno prima del compimento del ventennio, ex art. 969 c.c; la finalità di tale atto di ricognizione è evitare l’estinzione del diritto del concedente - nell’enfiteusi perpetua o di durata superiore al ventennio per effetto di usucapione del diritto medesimo, da parte del possessore del fondo enfiteutico. L’atto di ricognizione funge da mezzo di interruzione dell’ usucapione (arg. 1165 e 2944 c.c.) e la norma dell’art. 969 c.c. è dettata nell’esclusivo interesse del proprietario concedente giacchè ha lo scopo di impedire all’enfiteuta di usucapire, con il decorso del tempo, la piena proprietà del fondo. Il Comune si è avvalso, a seguito della precedente iniziativa dell’ Istituto, della facoltà di eccepire l’ avvenuta usucapione del diritto di piena proprietà, e l’ avvenuta interversione di cui all’art.1141 c.c., cioè la conversione della propria detenzione in possesso a titolo di proprietà. Il rapporto enfiteutico si è quindi estinto per usucapione e mancato esercizio del potere di ricognizione (articolo 969 del Codice civile), in quanto il canone non è più stato corrisposto per oltre venti anni. Circa la prova della mancata usucapione essa, per consolidata giurisprudenza, fonda unicamente sulla avvenuta corresponsione dei canoni per alemeno una delle ultime annualità dei 20 anni antecedenti; è però l’ Ente concedente che al fine di evitare l’ usucapione deve eventualmente esibire attestazioni di versamenti avvenuti nell’ultimo ventennio ovvero produrre il verbale di ricognizione effettuato entro il diciannovesimo anno, sottoscritto anche dal livellario. Il rapporto enfiteutico potrebbe essere ancora in essere solo se si prova che viene corrisposto il relativo canone; laddove l’ Istituto dimostrasse l’ avvenuto pagamento dei canoni, con efficacia impeditiva dell’ avvenuta usucapione, e la volontà di riscuotere i canoni pregressi non più riscossi da oltre 20 anni, dovrà quindi trasmettere eventuale nota corredata dalla documentazione comprovante l’ attualità e la sussistenza del proprio diritto. Analoga cautela, si suppone, doveva presidiare le iniziative del Direttore Scolastico Regionale. Può ben provarsi dal Comune, oltre che il maturare dell’ usucapione per mancato pagamento del canone, anche l’intervenuta "inversio possessionis" dell’enfiteuta, ed in proposito il Comune ha già dichiarato di possedere il fondo "uti dominus", non avendo il concedente richiesto atto di ricognizione nel termine, nè ricevuto pagamento di canone da oltre venti anni. Se poi si volessero indicare, dal punto di vista contenutistico, le caratteristiche del diritto di enfiteusi, unitamente al rilevato (dal punto di vista degli obblighi) dovere di miglioramento del fondo, che ha carattere di essenzialità nel rapporto enfiteutico ed è ritenuto inerente al diritto stesso (cfr. artt. 959-961 ss.), in un contesto contraddistinto dalla ritenuta configurazione pubblicistica dell’istituto (diretto cioè ad accrescere la produzione nazionale), è da evidenziare la corrispondente (per converso) sostanziale posizione di dominio dell’enfiteuta, la sua fruzione per scopo collettivo, le contunuative spese per l’ uso e la fruizione dell’ area. La posizione del Comune, pertanto, appare delineata dalla assoluta pienezza della proprietà e legittima sussistenza dell’ uso del fondo In ordine, invece, all’ uso del fondo va richiamata comunque la forte tutela assicurata all’enfiteuta, segnalando il riconosciuto diritto di ritenzione sino alla soddisfazione del diritto di credito dell’enfiteuta per i miglioramenti apportati al fondo alla cessazione dell’enfiteusi (cfr. art. 975, comma 2 c.c.). In conclusione, appartiene a fatto notorio che nella quasi totalità dei casi, i diritti livellari o enfiteutici si sono estinti, per cui prima di intraprendere avventate iniziative quale quella del caso di specie i Concedenti ben avrebbero potuto verificare attentamente le specifiche situazioni e appurare se esistano le condizioni che consentano ancora di chiedere somme, a titolo di affrancamento dei diritti in oggetto, o di richiedere di giustificare uso e possesso di un suolo adibito a pubblica fruizione. Pertanto, poiché la cancellazione dei riferimenti ai rapporti enfiteutici o livellari, nelle intestazioni catastali, deve essere fatto per atto pubblico o autenticato cui non è necessario l’assenso o la presenza del concedente, che ha ormai perduto il diritto alla riscossione di canoni sull’immobile, si avvertono le Autorità in indirizzo che – per evitare ulteriori iniziative infondate – si darà seguito alla cancellazione dei riferimenti ormai estinti perché si è consolidata l’usucapione a favore del legittimario. Nel solo caso - subordinato alla dimostrazione dell’ avvenuto pagamento del Canone enfiteutico da parte dell’ Ente – l’ Ente provvederà alla procedura di affrancazione. Certo di aver esaurientemente evaso l’ incomprensibile ed anomala iniziativa del Direttore Regionale Scolastico, si trasmettono distinti saluti”, conclude il Sindaco Migliaccio.
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