Guida: “La tariffa relativa all'impatto ambientale è un’esagerazione”
Vico Equense - Sui condoni mai pagati, scoppia la battaglia legale. Il condono edilizio assicura al Comune di Vico Equense entrate a sei cifre, ma si è scoperto che a fronte di centinaia di pratiche concluse con l’accoglimento delle domande, in tanti non hanno pagato gli oneri concessori. All’appello mancano 120 mila euro, la cifra potrebbe lievitare ancora e nascondere una vera e propria voragine. Il dato è emerso da una verifica che l’Ufficio urbanistica esegue periodicamente. Si tratta di controlli sullo stato dell’arte delle pratiche edilizie e in particolare sui pagamenti effettuati dai beneficiari dei condoni. L’elenco dei furbetti è stato trasmesso all’agenzia di riscossione Equitalia e di rimbalzo fioccano i ricorsi al Tar. Su Metropolis di oggi il caso di un privato che ha deciso di impugnare il provvedimento con cui l’Amministrazione comunale ha disposto a suo carico un’ordinanza per l’incasso degli oneri oblativi. Nel merito non si tratta di una grossa cifra, ma in municipio aleggia comunque l’impressione che da qui alle prossime settimane in tanti possano rivolgersi ai Giudici amministrativi. Sull’argomento è intervenuto Giuseppe Guida, commercialista: “Sarebbe opportuno – dice Guida in un commento sul nostro blog - verificare chi e com’è stata stabilita la tariffa relativa all'impatto ambientale: è un’esagerazione se non un’estorsione. Le famiglie monoreddito non possono sostenere un così pesante onere, allora fare chiarezza e trasparenza sulla cosa.”
RispondiEliminaPremessa:
1) Nei territori come il nostro (VINCOLATI), l’art. 2 della legge 662/96 così come modificato dall’art. 10 DL 669/96 stabilisce che il versamento dell’oblazione non estingue l’obbligo di pagare l’indennità risarcitoria ambientale prevista dall’art. 15 della L. 1497/39;
2) La Legge Regionale Campania n. 65/81 ha sub-delegato ai comuni l’adozione dei provvedimenti di demolizione e l’irrogazione delle sanzioni;
3) Il D.Lgs. 42/04 all’art. 167 comma 5 dispone che:
[…] il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione […]
4) Per la determinazione del Profitto Conseguito vengono adottati i criteri stabiliti dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali (Decreto Ministeriale 26/09/1997) che all’art. 3 dispone:
[…] Il profitto è pari, in via ordinaria al tre per cento del valore d'estimo dell'unità immobiliare […]
Per cui SICURAMENTE la somma da pagare dal trasgressore deve essere comunque maggiore del 3% del valore d’estimo.
Fatte queste premesse un fabbricato MEDIO presente sul territorio comunale a Vico Equense, con una rendita catastale di 500€, ha un valore d’estimo di 52˙500 euro.
Per cui il danno ambientale minimo da applicare deve essere comunque superiore 1˙570 euro Importo questo sicuramente assurdo e sicuramente sproporzionato rispetto ai circa 7÷8˙000 euro che invece è costretto a pagare, con l’attuale disposto normativo vigente delibera di Giunta Comunale (DGC N. 223 del 17/12/2009) oggi il medesimo proprietario che intende regolarizzare l’abuso.
Se a queste cifre si aggiungono i saldi oneri concessori ed oblativi, ACCADE OGGI che una famiglia mediamente si trova a dover pagare, se tutto va bene, circa 10.000 euro per regolarizzare quanto dovuto (fatte salve le competenze tecniche pagate e da pagare ai professionisti).
Detto questo, fatte le dovute premesse, è solo e soltanto un argomento che può essere affrontato in ambito Politico/Comunale.
Unico caposaldo: cifra da pagare superiore al 3% del valore d’estimo, TUTTO IL RESTO È “… “ DIREBBE QUALCUN ALTRO.
Se del caso si volesse intervenire, i margini sono esattamente quelli evidenziati per cui l’attuale parametro di partenza (€ 12/mc) potrebbe essere AMPIAMENTE rivisto e diminuito.
Questo è quanto
raffaele starace attuale membro della CLP (Commissione Locale Paesaggio)