sabato 30 luglio 2011

Servizi sociali, il Tar dà ragione alla Gesco

Annullata la delibera n° 231 del 14 dicembre 2010

Vico Equense – Questa mattina, al Plaza Cafè, in Piazza Umberto I, conferenza stampa promossa da Michele De Angelis, vice presidente di Gesco, la più grande realtà dell'economia sociale del meridione, per comunicare che il Giudice Amministrativo ha annullato la delibera del Comune di Vico Equense concernente l’affidamento diretto dei servizi sociali. Oltre agli organi di stampa, sono intervenuti i Consiglieri Comunali di minoranza Aldo Starace, Claudia Scaramellino e Giuseppe Dilengite. L'amministrazione comunale di Vico Equense, nei mesi scorsi, ha deciso di rescindere la convenzione per la gestione in forma associata dei servizi sociali con i comuni della penisola sorrentina e dell'isola di Capri Ambito Na 13 e di affidare direttamente ad associazioni e cooperative senza alcuna evidenza pubblica gli stessi servizi. La Gesco, consorzio di cooperative sociali, è intervenuto contro questa decisone impugnando l’atto con quattro motivi: per incompetenza dell’organo emanante in quanto l’atto di indirizzo per l’affidamento in concessione del servizio, concernendo l’organizzazione del servizio medesimo, rientrerebbe nella competenza del consiglio comunale; lo sviamento di potere derivante dal fatto che l’intento di provvedere alla gestione diretta dei servizi socio assistenziali celerebbe, in realtà, l’intento di procedere ad affidamenti diretti non consentiti dalla legge, essendo necessario, per aversi gestione diretta, che il Comune adoperi personale proprio e non, invece, di cooperative o associazioni di volontariato, la violazione delle regole di evidenza pubblica, essendosi proceduto a veri e propri affidamenti diretti ed essendo irrilevante la precisazione nella delibera impugnata secondo cui si tratterebbe di affidamenti sotto soglia, poiché non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 57 d.lgs. 163/06, applicabile ai sensi del successivo art. 121, è consentito il ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione del bando, peraltro spettando la competenza a ricorrere all’affidamento diretto non già alla giunta comunale, ma al dirigente; l’illegittimo affidamento ad associazioni di volontariato (quale la “Movimento famiglia”, quanto al servizio di assistenza domiciliare ai minori) e ad associazioni di promozione sociale (quale la “Help”, per il servizi di Centro benessere diurno per minori e disabili, e “La Misericordia”, per il servizio di trasporto disabili ai centri di riabilitazione e telesoccorso), non essendo possibile stipulare con tali soggetti contratti o convenzioni a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 266/91, che non consentirebbe alle associazioni di volontariato di espletare attività commerciali.

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