sabato 11 febbraio 2012

Albo delle imprese di fiducia del Comune

Vico Equense - I Consiglieri Comunali di IN Movimento per Vico hanno elaborato una proposta di delibera per l’istituzione di un Albo delle Imprese di fiducia. Si tratta di una proposta importantissima la cui finalità è quella di immettere finalmente nel sistema degli affidamenti dei lavori alcuni criteri di obiettività e di trasparenza.

Proposta di delibera, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento del Consiglio Comunale. “Istituzione di un Albo di imprese di fiducia. Ulteriori disposizioni in tema di affidamento di lavori pubblici”.


Art. 1
È istituito un “Albo di imprese di fiducia” per l’affidamento di lavori in economia ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, ovvero mediante procedura negoziata ai sensi degli art. 57 e 122 del D. Lgs. n. 163/2006.
Art. 2
L’Albo sarà utilizzato per l’affidamento di lavori di importo non superiore ad euro 200.000,00, ed avrà validità fino alla data del 31.12.2013.
Successivamente, si procederà al suo aggiornamento con cadenza annuale.
Art. 3
Possono essere ammessi all’Albo, previa presentazione di istanza di iscrizione, i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, come di seguito elencati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1995 n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37;
f-bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Art. 4
Gli operatori economici che intendono presentare l’istanza per l’iscrizione all’Albo devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, e, in particolare:
a) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
b) devono essere iscritti al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. e, nel caso di società cooperative o di consorzi tra società cooperative, nell’apposito Albo istituito presso la stessa C.C.I.A.A.;
c) devono essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità.
In deroga a quanto disposto dalla lett. c) che precede, gli operatori economici, ai fini dell’iscrizione nell’Albo, possono dichiarare di avvalersi dei requisiti o dell’attestazione SOA di altro soggetto, indicando, a tal fine, il nominativo dell’impresa ausiliaria.
All’atto dell’aggiudicazione dei lavori dovrà esibire, oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria, dichiarazione di cui all’art. 49 del Codice dei Contratti.
Art. 5
L’affidamento da parte del RUP, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro avverrà mediante sorteggio da effettuarsi tra tutte le imprese iscritte all’Albo in possesso della relativa qualificazione.
Il sorteggio sarà effettuato in seduta pubblica, previo avviso da pubblicarsi sul sito web dell’Amministrazione almeno dieci giorni prima.
La seduta sarà presieduta dal RUP e il sorteggio avverrà alla presenza di almeno due testimoni. Della seduta sarà redatto processo verbale.
Per lavori di importo compreso tra 40.000,00 e 200.000,00 euro da affidare in economia, ovvero mediante procedura negoziata si procederà all’espletamento di una procedura selettiva, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, cui saranno invitati tutti gli operatori economici iscritti nell’Albo delle imprese di fiducia.
Art. 6
Sarà disposta la cancellazione d’ufficio dall’Albo in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti, di accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione della prestazione, nonché nell’ipotesi in cui l’impresa non accetti l’affidamento di lavori per i quali è stata sorteggiata, ovvero
qualora sia stata riscontrata una negativa valutazione qualitativa del lavoro eseguito.
Art. 7
L’iscrizione nell’elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dalla legge e dal presente bando, che l’Amministrazione può ulteriormente richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di affidamento.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dall’elenco.
Art. 8
Entro 30 giorni dall’approvazione della presente delibera, l’Amministrazione procederà all’indizione della procedura, dando pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul sito web del Comune, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e tramite manifesti.
La Commissione per l’esame delle domande di ammissione sarà composta dal Segretario Generale, con funzioni di Presidente, e dai Responsabili del Servizio Patrimonio – Ufficio Europa e del Servizio Lavori Pubblici e Programmazione.
Art. 9
Nel regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia è inserito, dopo l’art. 2, il seguente art. 2 bis: “In conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, è vietato il frazionamento di un appalto al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.
È altresì fatto divieto di procedere all’accorpamento di lavori di uguale natura da eseguirsi in zone non contigue del territorio comunale”.
Art. 10
Per l’affidamento di lavori di importo superiore a 200.000,00 euro, l’Amministrazione, in deroga alla previsione di cui all’art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, procederà in ogni caso all’espletamento di procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In Movimento per vico

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