giovedì 8 marzo 2012

Proposta di legge regionale di iniziativa popolare per i box interrati

Vico Equense - Proposta di legge regionale di iniziativa popolare per la modifica della Legge per la costruzione dei box interrati, elaborata da IN Movimento per Vico, su cui chiediamo il confronto ed il contributo delle forze ambientalistiche, economiche, sociali e politiche. Ovviamente la proposta è migliorabile ed emendabile, prima di avviarla all’iter istituzionale.


L’art. 6 della L.R. 28/11/2001 n. 19, e sue successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente.
Art. 6
Norme in materia di parcheggi pertinenziali


1. Al fine del corretto uso del territorio i Comuni si dotano di Piano Urbano dei Parcheggi e della Mobilità che dovrà indicare le localizzazioni, i dimensionamenti e le priorità dei parcheggi pertinenziali, di rotazione e di interscambio
2. Il Piano sarà approvato, anche in variante allo strumento urbanistico vigente, con le modalità di cui all’art.26 e succ. della L.R. 22/12/2004 n. 16 e succ. mod. ed integr.
3. La realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenze di unità immobiliari , se conformi agli strumenti urbanistici vigenti, è soggetta a denuncia di inizio attività; quelli insistenti nel sottosuolo di fabbricati o ricavati al pianterreno di essi sono soggetti a permesso di costruire non oneroso, se in contrasto agli strumenti urbanistici vigenti.


4. La realizzazione di parcheggi nel sottosuolo di aree libere di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, in contrasto con le previsioni strumenti urbanistici vigenti, è consentita previa verifica positiva della compatibilità dell’intervento con la destinazione d’uso di piano della superficie sovrastante e con la tutela dei corpi idrici.
5. Nelle more dell’approvazione del Piano Urbano dei Parcheggi e della Mobilità sono consentiti i parcheggi pertinenziali di cui ai comma 3 e 4 nella misura massima di un metro quadrato ogni dieci metri cubi del volume interno dell’edificio, al netto della dotazione dei parcheggi già realizzata.
6. Nelle zone sottoposte ai vincoli di cui ai decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a vincoli idrogeologici l’inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle amministrazioni e degli enti preposti alla tutela del vincolo.
7. La denuncia di inizio attività e la domanda di rilascio del permesso di costruire devono contenere gli estremi catastali delle unità immobiliari alle quali sono legati da vincolo di pertinenzialità i posti auto da realizzare, nonchè atto d’obbligo registrato, con il quale i proprietari di dette unità immobiliari si obbligano a trascrivere presso la competente Conservatoria Registri Immobiliari il vincolo di pertinenzialità entro in termine perentorio di giorni novanta dal rilascio del certificato di agibilità.
8. Copia della trascrizione del vincolo di pertinenzialità deve essere trasmessa all’amministrazione comunale entro i successivi 30 giorni.
9. L’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 7 e 8 comporta l’acquisizione di diritto al patri¬monio comunale secondo le procedure di cui all’art. 31 del DPR n. 380/01.
10. Dall’inizio dei lavori concernenti la costruzione di parcheggi interrati deve, in ogni caso, essere informata, a cura del Committente o del Direttore dei Lavori, la Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio.
11. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati dal vincolo di pertinenzialità ed i relativi atti di cessione sono nulli, salvo quanto disposto dall’art.10 del D.L. 9/2/2012 n.5.
12. Ai fini della tutela della qualità ambientale e paesaggistica del territorio la realizzazione di parcheggi di cui ai comma 4 e 5, nel sottosuolo dì aree sulle quali alla data di inizio dei lavori risultino presenti alberi o arbusti decorativi o da frutto avviene in modo da garantire la conservazione al di sopra del solaio di copertura dei parcheggi di uno spessore di terreno sufficiente ad assicurare la sopravvivenza in loco degli alberi o arbusti secolari e di alto valore botanico, agricolo o paesistico. Per gli alberi ed ar¬busti senza tali caratteristiche deve essere assicurato il reimpianto in eguale numero, specie ed età.
13. L’adeguatezza dello spessore di terreno o l’assenza di alberi secolari e dì alto valore botanico, agricolo o paesistico sono preventivamente accertati con perizia giurata redatta da un professionista iscritto all’ordine dei dottori agronomi e forestali o periti agrari.
14. Ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni nei territori ricompresi nel Piano Urbanistico Territoriale dell’Area sorrentina-amalfitana, approvato con L.R. 27/6/1987 n. 35 e s.m.i., fermi i vincoli inedificabilità assoluta ivi previsti, i parcheggi pertinenziali interrati da realizzare nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi non costituiscono nuova edificazione residenziale.

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