Vico Equense - Il Tar della Campania è stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato da 24 cittadini, che reclamano l’annullamento del regolamento acustico approvato il 31 luglio scorso dal Consiglio comunale di Vico Equense. I Giudici amministrativi hanno dato ragione ai residenti, che si sono scagliati contro il nuovo regolamento, perché il testo prevede pure che dal primo luglio al 31 agosto «di sabato, è consentito, per un massimo di quattro ore complessive fino all’una di notte, l’utilizzazione d’impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione sonora per lo svolgimento d’intrattenimenti». I titolari delle attività che intendono fare intrattenimento sono tenuti soltanto a darne comunicazione agli uffici competenti. Quindi senza alcuna necessità di richiesta di autorizzazione. Per l’Amministrazione comunale il regolamento, predisposto da un tecnico, rappresentava un buon equilibrio tra le esigenze delle attività turistico-commerciali e quelle dei cittadini, rilevando che il testo approvato tiene conto di ogni aspetto, nel rispetto della legge, ma allarga il raggio della tolleranza a tutela di chi, facendo musica per i giovani nelle ore notturne ma anche per chi la usa come intrattenimento per i turisti nelle ore serali, contribuisce a rendere ospitale e accogliente Vico Equense, considerando infondato il ricorso.
Di diverso avviso i giudici amministrativi che annullano tre articoli del regolamento, il 19, 20 e 21, costringendo il Comune di Vico Equense ad aderire alla legge nazionale, la 447 del 1995, quella sull’inquinamento acustico. “Risulta difficilmente contestabile che le disposizioni del regolamento, nelle parti in cui omettono di definire in maniera compiuta l’attività rumorosa temporanea, non pongono limiti quantitativi e temporali di sorta alla possibilità di superare i limiti acustici previa specifica autorizzazione in deroga o consentono in via generale e astratta lo svolgimento di determinate attività sempre in deroga ai limiti acustici previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale e, infine, prevedono la possibilità di individuare specifiche aree del territorio comunale per lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo, per le quali è prevista, già in sede regolamentare, la deroga ai limiti acustici previsti dal piano.” E tali conseguenze sui residenti risultano “immediatamente lesive della sfera giuridica dei ricorrenti pregiudicando il loro assetto ambientale di riferimento” ponendosi “in contrasto con la lettera e la ratio della normativa. Alla luce della sentenza del Tar, che può essere appellata al Consiglio di Stato, il Comune dovrà nuovamente rimodulare il testo andando a ridefinire i contorni degli articoli 19, 20 e 21.
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