giovedì 27 giugno 2013

Concorso pubblico a Vico: iniziative dell’opposizione

di IN Movimento per Vico

Vico Equense - In questi giorni abbiamo letto su giornali locali online che sul concorso indetto dal Comune per la copertura di posti nella pianta organica l’opposizione non era intervenuta. Si è parlato anche di “strani silenzi”. Vogliamo fare un po’ di chiarezza e di informazione. Il concorso è stato indetto con determina n.10 del 14.03.2013. Già il 21 marzo i consiglieri comunali di IN Movimento per Vico protocollavano (n°8806) una richiesta di chiarimenti cui il funzionario responsabile rispondeva in data 29 marzo con nota n.9604. Questo intervento dei consiglieri comunali ha avuto risonanza sulla stampa scritta e su quella online Non soddisfatti delle spiegazioni ricevute in data 19.04.2013 (prot. 11547) i consiglieri comunali presentavano un nuovo documento molto complesso e difficilmente riassumibile, in cui si avanzavano dubbi e perplessità. Per completezza di informazione riportiamo integralmente il testo di quel documento:




Vico Equense, 18 aprile 2013
Al Sindaco del Comune di Vico Equense
Al Segretario Comunale
Al Responsabile del Servizio Amministrativo e Contabile del Personale del Comune di Vico Equense

Oggetto : Concorso per n. 6 posti di istruttore direttivo. Rilievi. Interrogazione urgente.

Con interrogazione prot. n .8806 del 21/3/2013 gli scriventi consiglieri comunali del In Movimento per Vico, richiedevano chiarimenti in ordine al concorso in oggetto. Con nota n. 9604 del 29/3/2013 il Capo Servizio relazionava all’Assessore al Personale ribadendo la legittimità della procedura in atto. Ciò posto, si rileva quanto segue. 1).Il concorso prevede la copertura di n. 2 posti Istruttore Direttivo – Area Servizi Sociali – Cat.D, Pos.Ec. D1. Sennonchè l’Avviso prericognitivo per mobilità volontaria esterna del 27.8.2012 fa riferimento unicamente a n.1 posto di Assistente Sociale – Cat. D1 e ad n. 1 posto di Psicologo – Cat. D1. Con la conseguenza che non sussiste corrispondenza tra le figure professionali indicate nell’avviso per mobilità esterna e quelle previste in concorso ricomprese nella più categoria di Servizi Sociali, che ricomprende, ad esempio, la Pedagogista, la Sociologa. Ed infatti l’art. 3 del Bando ammette al concorso anche i candidati in possesso della laurea in Scienza dell’Educazione e Sociologia. Tale discrasia rende illegittimo il bando e gli atti di nomina delle eventuali vincitrici. 2). Con la determinazione n. 10 del 14/3/2013, il Comune di Vico Equense ha indetto un concorso pubblico per la copertura di complessivi 6 posti di Istruttore Direttivo. In particolare, i posti messi a concorso sono così individuati: - n. 2 posti di istruttore direttivo – Area Servizi Sociali – part time al 50%; - n. 1 posto di istruttore direttivo – Area dei Servizi Informatici e Telematici – part time al 50%; - n. 1 posto di istruttore direttivo – Area Culturale – part time al 50%; - n. 1 posto di istruttore direttivo – Area Amministrativa – part time al 50%; - n. 1 posto di istruttore direttivo – Area Legale – full time. Il Bando in questione, inoltre, riserva al personale interno il posto di istruttore direttivo dell’area legale – full time, mentre, in relazione ai restanti 5 posti, si limita a stabilire che n. 2 posti siano riservati al personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 401, lett. a) e b) della L. 228/2012. Alcuna indicazione o altra previsione è contenuta sul punto nel Bando. Ciò posto, si rileva che esso è illegittimo nella parte in cui non prevede quali siano i posti, nell’ambito dei primi cinque messi a concorso – tralasciando cioè quello di istruttore direttivo dell’area legale perché riservato agli interni -, da assegnare all’esterno ovvero da riservare al personale che abbia i requisiti di cui al cit. art. 401 L. 228/2012. Con la conseguenza abnorme che l’assegnazione dei 5 posti messi a concorso e la ripartizione degli stessi tra candidati esterni e candidati in possesso dei requisiti per la stabilizzazione dovrebbero avvenire, in concreto, solo all’esito dell’approvazione delle graduatorie. Sotto tale profilo, d’altra parte, non è superfluo precisare che il Bando consente la partecipazione ai 5 posti messi a concorso sia al personale esterno sia ai candidati in possesso dei requisiti per la stabilizzazione. Tant’è che, nell’appendice del 28/3/2013, il Capo Servizio testualmente afferma che “la riserva del posto di cui alla all’art. 1, comma 401 – lett. b) della Legge 228/2012 opera solo ai fini dell’attribuzione del maggior punteggio come espressamente indicato nel Bando nella Sezione “Valutazione Titoli di Servizio””. Orbene, tali previsioni, che non consentono di individuare, all’atto della indizione della selezione concorsuale, quali siano i posti riservati all’esterno e quali siano i posti riservati ai candidati che hanno titolo alla stabilizzazione, sono illegittime, laddove esse finiscono per attribuire alla P.A. il compito di operare tale ripartizione e di stabilire l’assegnazione dei 5 posti messi a concorso solo all’esito della approvazione delle graduatorie e, quindi, solo dopo la conoscenza dei candidati vincitori del concorso. Es.: ipotizziamo che, all’esito del concorso, siano risultati vincitori cinque esterni. Ci si domanda: poiché il Bando prevede, comunque, la riserva di due posti ai candidati in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, quali sono i due posti da assegnare ai concorrenti non vincitori per i quali opera la riserva? Come avviene la scelta dell’Amministrazione di assegnare i posti messi a concorso? Perché l’Amministrazione ha deciso di non assegnare i posti ad Alfa e Beta – candidati esterni vincitori del concorso – (e di assegnarli a due candidati collocati in posizione utile in graduatoria in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, secondo quanto prescritto dal Bando), ed, invece, di confermare l’assegnazione dei posti a Gamma, Delta e Zeta – anch’essi vincitori del concorso al pari dei primi? Quali i candidati interni che dovranno “trarre vantaggio” dalle scelte della P.A.? Palese è lo sviamento dell’azione amministrativa nel caso di specie ed la violazione del principio della par condicio tra i concorrenti, che postula che dall’azione amministrativa sia bandito anche il semplice sospetto che la conoscenza degli esiti della selezione possa condizionare l’attribuzione dei posti messi a concorso. È bene precisare che il vizio di cui si discute è un vizio che affligge il bando a prescindere dagli esiti della selezione e che, comunque, le problematiche circa le modalità di assegnazione dei posti che abbiamo esaminato nel caso che precede sono destinate a ripetersi in tutti i casi che possono verificarsi all’esito delle prove concorsuali (quattro vincitori esterni ed un vincitore “interno”; due vincitori esterni e tre vincitori “interni”; un vincitore esterno e quattro “interni”; cinque vincitori “interni”). L’unica ipotesi in cui tale problematica in concreto non si verificherebbe è quella in cui le selezioni concorsuali si dovessero concludere con tre vincitori esterni e con due vincitori interni, in quanto solo in questa ipotesi non vi sarebbe alcuna questione da risolvere ex post da parte della P.A. circa l’assegnazione dei posti messi a concorso. Ben ribadendosi che il vizio di cui si discute non dipende dall’esito della procedura selettiva. Con l’annotazione finale che nessun criterio per la soluzione di tali problematiche è dato scorgere nelle previsioni del Bando e che, pertanto, le scelte dell’Amministrazione sarebbero rimesse solo all’arbitrio dei funzionari. 3). Immotivata, è, poi, anche la scelta di riservare al personale interno il posto di Istruttore Direttivo dell’Area Legale. Tale posto, infatti, rappresenta l’unico – oggetto del Bando in questione – che prevede un impiego full time, per cui la riserva del posto agli interni, sebbene astrattamente attinente allo stesso profilo degli altri messi a concorso, avrebbe richiesto una stringente motivazione circa la scelta in questione. In altri termini, poiché la riserva agli interni determina una rilevante riduzione della platea dei concorrenti al posto in esame, che è ancor più penalizzante per i candidati esterni se si pensa che tutti gli altri posti messi a concorso sono part – time, sarebbe stato necessario specificare congruamente nel Bando le ragioni sottese a tale scelta. Né si può ritenere che la possibilità riconosciuta dal Bando agli esterni di partecipare al posto di Istruttore Direttivo dell’Area Amministrativa valga a “compensare” ed a rendere legittima la riserva agli interni del posto di Istruttore Direttivo dell’Area Legale, trattandosi di “posti che afferiscono alla stessa Area Amministrativa …”, così come chiarito dal Capo Servizio nell’Appendice al Bando. Ed infatti, i due posti non sono equipollenti, perché le due aree non sono assolutamente omogenee. Inoltre, va ribadito che solo il posto di Istruttore Direttivo dell’Area Legale prevede un impiego full time e tale aspetto impedisce ogni assimilazione tra i due posti, tant’è che nello stesso Bando essi sono considerati in modo distinto. Erroneamente, inoltre, il Capo Servizio, nell’appendice al Bando, afferma che “i concorrenti interni ed esterni partecipano dunque ai due posti individuati con le lettere d) ed e) solo se in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio …”, perché, come detto, agli esterni è preclusa la partecipazione al posto messo a concorso sub e) (“Istruttore direttivo dell’Area Legale”). 3) Il Bando, infine, non tiene assolutamente conto delle peculiarità dei profili professionali sottesi ai singoli posti a concorso, laddove esso stabilisce che la prova colloquio dovrà svolgersi per tutti i posti messi a concorso sulle stesse materie. Sotto tale profilo, non può sottacersi che i posti messi a concorso riguardano ben 5 aree ovvero settori distinti dell’attività comunale (Servizi Sociali, Servizi Informatici e Telematici, Servizi Culturali, Servizi Amministrativi, Servizi Legali). Con l’abnorme, illogica ed irrazionale conseguenza che la Pedagogista, la Psicologa o l’Assistente sociale non dovranno dimostrare alcuna professionalità e conoscenza della materia e dei servizi, peraltro delicati, cui dovrà assolvere, ma unicamente conoscere “le più importanti norme amministrative che regolano le attività di tutti i servizi comunali” , come chiarito dal Capo Servizio nella nota prot. n.9604 del 29/3/2013. 4). Il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi all’art.58 stabilisce che la prova scritta consiste nella redazione di una tema sorteggiato su una terna di tracce. Il Bando per la prova scritta prevede, invece, un quiz a 60 domande a risposta multipla. Di qui un ulteriore profilo di illegittimità della procedura. Chiedono risposta scritta urgente ed orale nella prossima seduta di Consiglio Comunale, ricordando ai destinatari le conseguenze, anche sul piano economico, di un eventuale annullamento delle procedure da parte del Giudice Amministrativo. Distinti saluti.

Avv. Aldo Starace
prof.ssa Claudia Scaramellino
dott.Natale Maresca

A questo documento dei consiglieri comunali ha risposto con una nota il responsabile del procedimento del Comune. Per ulteriore completezza di informazioni aggiungiamo che l’intera documentazione è stata portata a conoscenza della Magistratura contabile. Non solo quindi la nostra opposizione non è stata in silenzio, ma ha parlato prima degli altri, quando nessun altro aveva ancora avanzato dubbi o perplessità. E non si è limitata a parlare. Ha chiesto spiegazioni e coinvolto la Corte dei Conti alla luce del sole.

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