Fonte: Giuseppe Damiano da il Mattino
Sorrento - Distribuzione delle attività commerciali in quattro aree, prescrizioni particolarmente rigide per il centro storico, regole chiare per disciplinare l’utilizzo di coperture esterne, e un concetto di fondo da rispettare sempre e comunque: agevolare il libero passaggio dei pedoni. Sono le linee guida che caratterizzano la proposta di regolamento di occupazione del suolo pubblico, formulata dall’assessorato al Commercio e al Turismo del Comune di Sorrento, coordinato da Gaetano Milano. Un regolamento che «suddivide» la città «commerciale» in quattro aree: la zona A che comprende il centro storico, la zona B che riguarda il corso Italia nel tratto che si snoda dal rione Marano all’ospedale, la zona C che disciplina via degli Aranci, via Califano, via Rota e viale Nizza, e la Zona D le restanti strade cittadine. Per quanto riguarda il centro storico, nessuna limitazione è prevista per le zone pedonali, «fermo restando che vanno lasciati almeno 90 centimetri per il passaggio dei pedoni». Più articolata la disciplina per le Zone a traffico limitato (Ztl), dove, «se esistono marciapiedi e non sono di comoda fruizione per i pedoni» può essere concessa l’occupazione di suolo pubblico, limitatamente allo spazio destinato a marciapiede (carreggiata esclusa, che in Ztl sarà riservata ai pedoni).
Se, invece, non esistono i marciapiedi, e la carreggiata supera i quattro metri, valgono le regole già vigenti con la distinzione tra attività di somministrazione di alimenti e bevande, e le restanti tipologie commerciali. Nel primo caso (bar, ristoranti, night) la zona oggetto di occupazione deve essere munita di pedana «in conformità al disciplinare disponibile presso l’ufficio Tecnico del Comune di Sorrento». Nella seconda circostanza (bazar, pelletterie), la «merce va esposta sulle strutture conformi al disciplinare disponibile presso l’ufficio Tecnico del Comune di Sorrento». In ogni caso gli allestimenti esterni verranno rimossi nelle ore in cui la Ztl non è in vigore se si tratta di installazioni applicate su carreggiate inferiori a quattro metri. In caso contrario, ai quattro metri dovrà comunque essere garantito il transito veicolare e pedonale. Sul corso Italia, dal rione Marano all’ospedale, è invece «vietata l’occupazione di suolo pubblico per attività diverse dalla somministrazione di alimenti e bevande». Per la somministrazione di alimenti e bevande è vietato il rilascio di autorizzazioni sul marciapiede. È consentita, invece, l’occupazione della carreggiata «durante la Ztl con strutture conformi al disciplinare approvato dall’ufficio Tecnico da installare sulla base delle indicazioni del Comando di polizia municipale». Per le Zone C e D, non sono previste novità rispetto al regolamento precedente. Dal primo ottobre del 2011, inoltre, le coperture esterne di nuova installazione degli esercizi devono essere conformi al disciplinare approvato dall’Ufficio tecnico. Entro il 30 aprile 2013, tutti gli esercizi dovranno uniformarsi a tale disciplinare. Per quanto riguarda le occupazioni di suolo privato, fermi restando gli adempimenti urbanistici, gli stessi, «qualora di fatto siano destinati a pubblico passaggio, ad esempio marciapiedi antistanti fabbricati, contigui alla pubblica viabilità», sono soggetti ad autorizzazione con il pagamento di una tassa fissa.
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