Aldo Starace |
Vico Equense - Nel Consiglio Comunale del 6 novembre 2013 il gruppo consiliare del In Movimento per Vico denunciò l’inutilità del decreto, con il quale il Comune riduceva a 620mila euro il credito dell’avv. Lauro per l’esproprio delle aree di sua proprietà ricomprese del Piano di Zona 167, quantificato dalla Corte di Appello di Napoli, Sez. I, con la sentenza n.774 del 2011 e confermata dalla Corte di Cassazione ( sentenza n.22922 del 9 ottobre 2013), in 4 milioni di euro. Sosteneva il Vice Sindaco che l’art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 dava ragione al Comune e che il decreto “non veniva scalfito dalla sentenza passata in giudicato”, invitando i consiglieri di maggioranza ad approvare la delibera, nonostante il documento del IMpV che spiegava le ragioni contrarie. Ora, ben due sentenze del TAR Napoli – la n. 181 del 27.3.2014 della Sezione IV, e la n.6565 del 12.11.2014 della Sezione V – hanno confermato quanto affermato dal Movimento ed ha dato torto al Comune, che, dunque, deve pagare al sig. Lauro ben 4 milioni di euro, più 12mila euro per le spese di giudizio e gli ulteriori interessi maturati. In particolare, il TAR ha chiarito che “l’interferenza del provvedimento amministrativo sanante è sterilizzata dal passaggio in giudicato della pronunzia giurisdizionale (sentenza della Corte di Appello n. 771/2014) e non può costituire impedimento alla esecuzione della stessa, quanto meno sotto il profilo della determinazione del danno risarcibile in favore del privato”. Ed ora che succede ? Succede che il buco del bilancio non può più essere occultato e che si rischia il dissesto finanziario. Lo diciamo al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune ed al Collegio dei Revisori dei Conti, che hanno l’obbligo, il primo, di redigere il bilancio ed il conto consuntivo secondo il principio della veridicità ed il secondo di esercitare il controllo sugli atti contabili del Comune. La cosa ovviamente non ci fa piacere perché saranno i cittadini a pagare con minori servizi e con addizioni ancora più alte, ma il Sindaco non può continuare a mettere la polvere sotto il tappeto ed a nascondere la verità, scaricando tutto sulle future amministrazioni. Oppure cercando di far cassa stabilendo un prezzo per la cessione in proprietà dei suoli del Piano di Zona 167 assolutamente ingiusto ed esoso, che ha suscitato l’ira dei soci delle Cooperative.
1 commento:
In verità, ed all' opposto di quanto riferisce l' ex Candidato Sindaco perdente, il TAR ha nuovamente rigettato il ricorso del sig. Lauro sancendo cose diverse da quanto afferma l' avv. Starace; per la precisione ha affermato a) E' legittima la procedura di acquisizione sanante operata dal Comune b) Il TAR difetta di giurisdizione a conoscere dell' ammontare dell' indennità dovuta. Ciò significa che l' operato dal Comune è legittimo e che il sig. Lauro avrebbe dovuto proporre azione di opposizione a stima innanzi il Giudice Ordinario! Palle e palloni son buoni per i gonzi! Naturalmente non sfugge che, pur essendo sfornito di giurisdizione, il TAR si sia avventurato in valutazioni tanto inutili, quanto contrarie ai principi sinora affermati dal Giudice Ordinario, ma esse (provenendo da un Giudice che si è espresso esso stesso come sfornito di giurisdizione) in dirittovalgono quanto le opinioni dell' avv. Starace.
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