Vico Equense - Il Tar non ha respinto il motivo sulla deroga acustica per la Equa Eventi, ma ha semplicemente applicato il principio dell'assorbimento. È questa la fondamentale precisazione tecnica sollevata dall'avvocato Aldo Starace in merito alla recente e discussa sentenza sull'inquinamento acustico legato agli eventi privati. Nelle scorse ore, un commento alla pronuncia dei giudici amministrativi aveva lasciato intendere una bocciatura delle tesi contrarie alla deroga concessa alla società. La realtà giuridica, tuttavia, è ben diversa e merita un importante punto di chiarezza, lontano dalle polemiche da social network e fedele al rigore del diritto. Al centro del dibattito vi è la legittimità della deroga ai limiti acustici concessa in favore della Equa Eventi. Secondo la tesi sostenuta dall'avvocato Starace, il matrimonio si configura a tutti gli effetti come un evento privato. Di conseguenza, non venendo svolto in un luogo pubblico o aperto al pubblico, non soddisferebbe i requisiti tassativi previsti dalla norma per la concessione di simili deroghe. Il Tar non ha bocciato questa impostazione, né in modo espresso né tacito. I giudici non sono entrati nel merito del motivo legato alla natura privata dell'evento semplicemente perché non è stato necessario. Nel diritto amministrativo vige infatti il "principio dell'assorbimento dei motivi": quando il ricorso viene accolto per una censura considerata assorbente, l'interesse del ricorrente viene già pienamente soddisfatto con l'annullamento del provvedimento impugnato. In parole semplici: accertata l'illegittimità principale dell'atto, il tribunale azzera il provvedimento senza il bisogno di esaminare gli altri vizi notificati, che restano così "assorbiti" e non giudicati. Una distinzione non da poco, che restituisce la corretta lettura della sentenza. "Solo per la precisione", direbbe qualcuno con una celebre citazione televisiva, ma nel diritto la precisione è tutto.

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