a) 100% per i Sindaci metropolitani;
b) 80% per i Sindaci dei comuni capoluogo di
regione e per i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione
superiore a 100.000 abitanti;
c) 70% per i Sindaci dei comuni capoluogo di
provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
d) 45% per i Sindaci dei comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti;
e) 35% per i Sindaci comuni con popolazione da
30.001 a 50.000 abitanti;
f) 30% per i Sindaci dei comuni con popolazione
da 10.001 a 30.000 abitanti (Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento e Massa
Lubrense)
g) 29% per i Sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti (Meta e Sant’Agnello);
h) 22% per i Sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
i) 16% per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
La norma prevede inoltre che, in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023. Dispone, altresì, che a decorrere dall’anno 2022, la predetta indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. Vengono adeguate le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali all’indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto del comma 583.
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