sabato 17 luglio 2010

Il senatore Di Nardo sul caso di ineleggibilità del sindaco Luigi Bobbio

«Il Ministro dell’Interno sciolga l’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia»

Castellammare di Stabia - E’ stata protocollata la scorsa mattina a palazzo Madama l’interrogazione Parlamentare del Senatore Nello Di Nardo (Idv), sottoscritta da altri numerosi Senatori Idv e Pd, attraverso cui si chiede al Ministro dell’Interno di intervenire in merito al caso di ineleggibilità del sindaco di Castellammare di Stabia (Na) Luigi Bobbio. «Secondo il Testo Unico che regolamenta le procedure elettorali negli enti locali – spiega il Senatore Di Nardo –, i limiti imposti ai magistrati, come nel caso di Bobbio, hanno lo scopo di evitare un evidente pericolo di inquinamento della libertà e della democrazia, di non consentire che due poteri dello Stato ricadano sulla stessa persona. A meno che, prima di candidarsi, il magistrato non decida di porsi in aspettativa non retribuita».
Di seguito si allega il testo dell’Interrogazione Parlamentare:
SENATO DELLA REPUBBLICA
Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01425
Atto n. 3-01425
Pubblicato il 15 luglio 2010 - Seduta n. 406
Senatori firmatari: DI NARDO, CAFORIO, ARMATO, DE TONI, GIAMBRONE, INCOSTANTE, PARDI, CARLONI
– Al Ministro dell'Interno –
Premesso che: in occasione delle elezioni amministrative del 28-29 marzo 2010 il dottor Luigi Bobbio, magistrato formalmente applicato presso il Distretto della Corte di appello di Napoli, è stato candidato ed eletto alla carica di Sindaco di Castellammare di Stabia (Napoli); come noto, l'art. 60, comma 1, n. 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") sancisce che "Non sono eleggibili a sindaco (...) nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace". La ratio di tale prescrizione attiene, evidentemente, al pericolo di un inquinamento della libertà di determinazione elettorale dei cittadini, da ravvisarsi nel "metus potestatis" ovvero nella "captatio benevolentiae"; tale causa di ineleggibilità, ai sensi del successivo comma 3, non avrebbe avuto effetto "se l'interessato" avesse cessato "dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature";a quanto risulta, il magistrato suddetto - nell'ambito dell'attività prodromica alla predetta elezione - avrebbe dichiarato di non incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legislazione vigente; il Sindaco di Castellammare di Stabia attualmente in carica sarebbe, dunque, affetto da vizio perdurante di ineleggibilità, posto che alla data di presentazione della propria candidatura rivestiva lo status di magistrato non collocato in aspettativa per candidatura elettorale, ma fuori ruolo perché Capo di Gabinetto di un Ministero e, dunque, ancora ascrivibile alle funzioni giudiziarie nel Distretto di Corte di appello, di cui è parte anche la città di Castellammare di Stabia,si chiede di sapere, ove fossero verificati i fatti in premessa, se il Ministro in indirizzo intenda valutare l'opportunità, in applicazione dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di proporre lo scioglimento del Consiglio comunale di Castellammare di Stabia per gravi e perduranti violazioni di legge, concernenti profili che attengono direttamente alle posizioni giuridiche soggettive del Sindaco e che compromettono la stessa funzionalità dell'ente, nonché la legittimità complessiva del sistema degli uffici pubblici comunali.

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