Il gestore idrico: sentenza Tar non entra nel merito dei conguagli
Ercolano - Il TAR Campania – Napoli, Sezione I, con le sentenze nn. 4846 – 4848 – 4849 – 4850 del 15/10/2015, ha accolto i ricorsi dell’Associazione Federconsumatori Campania e dei Comuni di Angri, Casalnuovo di Napoli e Nocera Inferiore contro le c.d. partite pregresse, che contestavano, tra l’altro, la persistenza dei poteri del Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano.
Il TAR non è entrato in alcun modo nel merito della legittimità delle partite pregresse ma ha dichiarato nulle le relative delibere commissariali perché alla data dei fatti il Commissario Straordinario non avrebbe avuto i poteri per adottare tali provvedimenti, come conseguenza del fatto che la Regione Campania non avrebbe approvato la legge regionale di riordino del servizio idrico integrato nei tempi da essa stessa previsti.
Sulla base della sentenza del TAR, tutti i Commissari Straordinari degli ATO campani dovrebbero considerarsi privi di poteri, con l’effetto che, in questo momento, il servizio idrico integrato in Campania non sarebbe disciplinato da alcun Ente regolatore.
La GORI proporrà ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato per l’annullamento di tali sentenze, anche in considerazione del fatto che le stesse risultano essere difformi dal recente orientamento sia della Sezione VIII dello stesso TAR Campania (ordinanza n. 819/2015 relativa al Commissario dell’ATO Napoli-Volturno) sia del Consiglio di Stato (sentenza n. 2632/2015 relativa al Commissario dell’ATO Sele), auspicando al contempo un utile intervento chiarificatore da parte della Regione Campania che restituisca ordine e trasparenza in un settore di grande rilevanza e di particolare attenzione da parte dei cittadini.
Nessun commento:
Posta un commento