mercoledì 20 marzo 2013

Tasse, il Tar «inguaia» l’amministrazione

La giunta aveva alzato l’accisa sull’energia elettrica per coprire i rincari Tarsu 

Fonte: Salvatore Dare da Metropolis 

Vico Equense - «Quella delibera è annullata». Una sentenza-choc per l’amministrazione comunale di Vico Equense quella emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Campania che va a «sbugiardare» la giunta municipale guidata dal sindaco Gennaro Cinque che nell’agosto di due anni fa decise di applicare una maggiorazione dell’accisa sull’energia elettrica per andare a compensare i costi del ciclo integrato dei rifiuti, con particolare riferimento alla tassa di smaltimento, la Tarsu. Si tratta di un incasso - per i giudici amministrativi ingiusto - che ammonta a oltre 200mila euro. Soldi che i cittadini hanno tirato fuori dalla propria tasca e che potrebbero vedersi rimborsare qualora il Comune non dovesse impugnare la sentenza del Tar (cosa tutt’altro che probabile) o se in appello il Consiglio di Stato - sulla scorta di un ricorso - dovesse confermare il dispositivo emesso in primo grado. Il Tar, sulla scorta di un ricorso presentato da cinque residenti, ha chiarito i motivi per i quali ha bocciato il provvedimento messo a punto nell’agosto del 2011 dal Comune di Vico Equense. Fase politica molto calda e intricata con il sindaco Cinque che con tre mesi di ritardo nominò la sua squadra di governo con la nomina di assessori e fedelissimi «caldeggiata» anche dalla Prefettura di Napoli. La proposta del rincaro dell’accisa doveva essere discussa in consiglio comunale. E’ quello che scrivono i giudici amministrativi nella sentenza. Ed invece Cinque e compagni «preferirono» discuterne in giunta. Con approvazione definitiva arrivata sia dal sindaco che dagli assessori.

La sentenza del Tar è chiara e va a risolvere una querelle durata quasi 20 mesi: «Nel sistema del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - si legge nel provvedimento -, il consiglio comunale è chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale...mentre la giunta municipale ha una competenza residuale in quanto compie tutti gli atti non riservati dalla legge al consiglio e non ricadenti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o di altri organi. In tale quadro» la questione era demandata al consiglio che è titolare della competenza in ordine «alla istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote». Nella sentenza del Tar c’è anche dell’altro. I giudici vanno infatti a rilevare che «mancherebbe l’indicazione della necessità di introdurre il prelievo fiscale, peraltro disposto nella misura massima, per la copertura degli oneri del ciclo dei gestione dei rifiuti», con violazione del decreto legge 225 del 2010. «Infatti dal bilancio di previsione emergerebbe l’insussistenza di tale esigenza, posto che a fronte di euro 3 milioni 545mila 900,54 euro di costi del servizio vi sarebbe una previsione di incassi di euro 3 milioni 254mila 985 per Tarsu ed euro 253mila per proventi dalla raccolta differenziata».

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