Antonio Elefante |
Vico Equense - Il consiglio comunale di Vico Equense, all'unanimità, ha bocciato il progetto che – a fronte di un cambio di destinazione d’uso – prevedeva la realizzazione di 30 appartamenti, di cui 10 qualificati come alloggi di edilizia sociale e un parcheggio interrato di due piani lì dove adesso c’è l’ex hotel Cristallo, oramai chiuso da decenni. La città non ha bisogno di nuove abitazioni private quanto piuttosto di alberghi per rilanciare il territorio. È questo, in soldoni, l’indirizzo politico in materia fornito dall’assemblea cittadina. Un chiaro “no” alla riconversione in abitazioni dell’edificio che fu costruito tra il 1955 e il 1958 con lo specifico vincolo alberghiero. Così, all’indomani della decisione del Consiglio comunale, l'assessore ai lavori pubblici Antonio Elefante, ha preso carta e penna e si è rivolto alla maggioranza con una nota che riportiamo integralmente, riportando al centro del dibattito politico un argomento che pareva chiuso. “Faccio riferimento – scrive nella missiva l'assessore - alla Delibera con cui il 05.03.2015 il Consiglio Comunale ha trattato l’argomento relativo all’immobile denominato ex Hotel Cristallo”. L’immobile denominato ex Hotel Cristallo fu autorizzato nell’anno 1959 con una destinazione ricettiva ad albergo. Tale destinazione è stata mutata sin dall’anno 1973 con il cambio di destinazione d’uso avvenuto attraverso la attribuzione della destinazione a scuola alberghiera e la dismissione di quella alberghiera; successivamente, dopo il sisma del 23.11.1980, la destinazione d’uso venne ulteriormente mutata attribuendole quella di ospedale. Per cui, l’immobile denominato Cristallo non ha la destinazione ad albergo , ma si tratta di un immobile che non ha più nessuna destinazione edilizia essendo stato nuovamente dismesso a partire dagli inizi degli anni 90.
L’edificio, secondo le previsioni del PRG, può essere destinato ad albergo qualora i proprietari ne facciano richiesta. Agli atti dell’Ufficio Tecnico è presente una istanza di cambio di destinazione d’uso presentata nell’anno 2013 per utilizzare l’immobile con una nuova destinazione di tipo residenziale utilizzando la favorevole possibilità offerta dalla legge regionale n.19/2009 art.7 co.5 per gli immobili dismessi. Nel mese di Luglio 2012 i richiedente hanno ottenuto dalla Regione Campania anche la rimozione del vincolo urbanistico di destinazione ai sensi della L.R. 16/2000. Nel mese di ottobre 2014 è stata presentata una nuova istanza e questa volta anche per realizzare nel piazzale antistante posti auto strettamente pertinenziali ai soli alloggi da realizzare. Tale nuova istanza è stata presentata anche ai sensi dell’art.7 co. 6 bis introdotto dalla L.R. 16/2014 . Tale istanza, come correttamente fatto rilevare dalla Commissione Locale per il Paesaggio non può trovare accoglimento ai sensi dell’art.7 co.6 bis dal momento che l’edificio non è destinato ad attività di residenza turistico alberghiera. Per altro, tale circostanza è stata anche chiarita dalla giurisprudenza, con sentenza del Consiglio di Stato n. 1599/2014, e cioè che la norma deve essere interpretata nel senso che la destinazione a residenza turistico alberghiera dell’immobile da trasformare non può essere esclusiva. Nel mentre, con Delibera del 05.03.2014 Il Consiglio Comunale, pur nel comprensibile intento di voler fornire un indirizzo politico al che la città di Vico Equense abbia e conservi una sua connotazione di città turistica , ha deliberato di dare: ….. indirizzo al Sindaco e alla Giunta per quanto di loro competenza di mettere in atto tutte le procedure affinchè permanga il vincolo di destinazione turistico-alberghiera per l’immobile de quo e di prevedere, altresi, eventuali agevolazioni nei modi di legge per incentivare la ricezione turistica. Orbene ritengo che tale indirizzo fornito dal Consiglio comunale al Sindaco e alla Giunta Municipale non possa trovare oggettivamente riscontro dal momento che ne il Sindaco e ne la Giunta hanno potere per inibire la applicazione della legge. Infatti , se l’atto consiliare non ha determinato (e non poteva determinare) la limitazione e/o inapplicabilità della legge sul Piano casa L.R. n.19/2009 sull’area e/o sull’immobile in oggetto, come è possibile che lo possa fare il Sindaco o la Giunta Municipale ?. Infatti, come è noto, la legge regionale n.19/2009 nell’intento di salvaguardare l’autonomia pianificatoria dei Comuni ha consentito entro il termine perentorio del 28.02.2010 la possibilità per motivate esigenze urbanistiche di limitare e/o vietare la applicazione della legge in determinate zone e/o per determinati immobili. Al di fuori di tale esercizio e di tale spazio temporale , evidentemente ne il Consiglio Comunale e ne altri hanno potere di inibire la applicazione della L.R. n.19/2009. Decorso tale termine i Comuni non possono e non hanno alcun potere inibitorio sulla applicabilità . In tale senso la Giurisprudenza del TAR Campania è pacifica ( TAR Napoli VII n.1292 del 07.03.2013; TAR NAPOLI II n.2501 del 28.05.2012; TAR Napoli II n.1980 del 02.05.2012; TAR Napoli II n.1833 del 30.03.2011; TAR Salerno II n.843 del 09.05.2012) nel dichiarare illegittime le Delibere del Consiglio Comunale che sono state adottato al di fuori di tale limite temporale. Per cui ne il Consiglio Comunale ne la Giunta e ne il Sindaco hanno possibilità di inibire la applicazione della legge regionale n.19/2009 e segnatamente la attribuizione della destinazione residenziale all’immobile denominato “ Cristallo”. D’altra parte nel leggere il contenuto dell’atto deliberativo del Consiglio Comunale , si evidenzia anche una certa confusione la dove si inteso che il provvedimento regionale n. 31 del 12.07.2012 , con il quale è stato definitivamente autorizzata la rimozione del vincolo di destinazione alberghiero, non sia un provvedimento definitivo ma soggetto alla discrezionale valutazione del funzionario dirigente. Tale confusione generatasi sta nel fatto che la rimozione del vincolo alberghiero ed una cosa del tutto diversa dal procedimento edilizio connesso con il cambio di destinazione d’uso. Per cui, atteso che nessuna limitazione è stata apportata (ne poteva apportarsi da parte del Consiglio Comunale) e nessuna attività può porre in essere ne il Sindaco ne la Giunta per inibire la applicazione del Piano Casa nell’esame della istanza presentata, solo il dirigente potrà valutare se sussistono i presupposti normativi per concedere o meno il permesso di costruire. D’altra parte qualsiasi procedura e/o atto venga adottato dal Sindaco o dalla Giunta per impedire la applicazione della legge e l’esercizio del diritto legittimo, si prefigurerebbe come una azione di istigazione al funzionario dirigente ad emettere atti illegittimi. Si tenga presente, inoltre, che la CLP non ha rigettato e non può procedere al rigetto dei progetti ma esprime pareri non vincolanti solo in materia di paesaggio. Spetta solo alla Soprintendenza ai BB.AA. di Napoli , ai sensi dell’art.146 del D.Lgvo 42/2004, esprimere pareri obbligatori e vincolanti e al dirigente dell’ UTC il potere- dovere di eventualmente denegare un progetto se questi si ponga in contrasto con la normativa urbanistica e paesaggistica vigente. Tanto dovevo per ripristinare chiarezza, ordine e competenze in materia.”
Nessun commento:
Posta un commento