Penisola sorrentina |
Del fatto che la penisola sorrentina e la costiera amalfitana continuino a rappresentare uno dei nostri patrimoni paesaggistici più preziosi (e perciò anche una straordinaria risorsa turistica) gran parte del merito spetta ai ripetuti tentativi delle forze culturali del Paese per dotarle di piani specialistici di tutela, approdati nel 1987 all'approvazione, con la legge regionale 35, del piano urbanistico-territoriale ai sensi della legge statale 431/1985. Nei successivi 30 anni si sono moltiplicati i tentativi di segno opposto per cancellare il Put, o almeno per vanificarlo, finora pervenuti a modifiche non decisive, anche se alcune foriere di danni significativi, come i numerosi parcheggi sotterranei al posto di agrumeti e giardini consentiti dalla legge regionale 19/2001. È in corso ora un nuovo attacco, che - con lo scopo dichiarato di un aggiornamento che ne adegui la normativa alle novità della legislazione nazionale in materia edilizia rischia di erodere la tutela degli interessi pubblici esercitata dal Put soprattutto, ma non solo, in campo paesaggistico. Nella seduta del 20 luglio scorso, la commissione consiliare regionale competente ha licenziato per l'esame dell'aula, dopo averla in parte emendata, una proposta di legge del consigliere Longobardi, il quale ha effettuato un lavoro minuzioso sul testo della 35/87 ipotizzandovi molte integrazioni e diverse cancellazioni.
Poiché è convinzione diffusa oggi che i processi decisionali debbano avvenire in forme partecipate con il coinvolgimento attivo della società civile, credo che tale finalità richieda innanzitutto un'adeguata informazione di merito, alla quale intendo qui contribuire. La prima cosa che va messa in evidenza è che quasi tutte le modifiche ipotizzate tendono a consentire interventi edificatori non ammissibili oggi, specialmente nelle more della formazione di piani urbanistici comunali conformi al Put. riguarda, in particolare, ristrutturazioni ed ampliamenti edilizi, che si vorrebbero ammettere perfino in ambiti fortemente tutelati, ma anche nuove strade e impianti portuali. Si tentano inoltre stravolgimenti anche più corposi. Si comincia con una proposta integrazione dell'articolo 3 della legge 35/87 che equivarrebbe a negare il valore di piano paesaggistico del Put, immediatamente, direttamente ed universalmente cogente. Si propone infatti di introdurvi la specificazione che il Put «ha efficacia sull'attività di trasformazione edilizia ed urbanistica soltanto attraverso i piani urbanistici comunali e/o intercomunali», con due conseguenze paradossali: che le disposizioni del Put non svilupperebbero alcun effetto concreto sulle attività edificatorie nei comuni privi di piano o i cui strumenti urbanistici non siano ancora adeguati al Put; e che, ove mai un piano comunale abbia tralasciato di recepire qualche disposizione del Put, questa resta lettera morta m quel comune. Si vorrebbe poi introdurre l'obbligo, per il dimensionamento dei piani comunali, di calcolare il fabbisogno abitativo computandovi la «somma dei fabbisogni di ciascuna abitazione sovraffollata». L'interpretazione letterale porterebbe a considerare sovraffollata ogni abitazione m cui risieda una famiglia con un numero di componenti superiore a quello dei vani, quindi anche un'abitazione di 3 vani in cui viva una famiglia di 4 persone o una di 4 vani con 5 residenti e via dicendo. Di conseguenza, il vano che risulterebbe necessario in ognuno di questi casi confluirebbe nel monte vani di fabbisogno da tradurre in nuove abitazioni programmate, ma l'abitante in più nell'abitazione sovraffollata non ne riceverebbe alcun beneficio, continuando a dover vivere in quella che usa: in altri termini, il disagio di alcuni si tradurrebbe nel vantaggio parassitario di altri. E non è un caso, infatti, che si preveda anche di cancellare dal Put la norma che oggi obbliga a riservare i nuovi alloggi necessari in rapporto al disagio abitativo alle sole famiglie residenti in abitazioni malsane o sovraffollate. Tali proposte produrrebbero così sovradimensionamenti speculativi dei piani comunali, ma privi di effetti socialmente redistributivi. Si intende inoltre cancellare integralmente l'articolo 11 che prevede specifici standard urbanistici per i comuni dell'area, incrementati rispetto agli altri della Campania per ciò che riguarda il verde pubblico in considerazione della loro straordinaria vocazione turistica. Si ammettono infine ampliamenti volumetrici, nuove pertinenze e nuove piscine m modo indiscriminato per tutte le strutture ricettive esistenti, a prescindere dalla loro ubicazione, che spesso insiste invece in tessuti edificati storici o in ambiti extraurbani delicatissimi e più che vulnerabili. È perciò evidente che l'eventuale approvazione di questa proposta di legge eroderebbe in modo non marginale l'efficacia della tutela paesaggistica che il Put ha finora esplicato. Per impedirla occorre un'urgente mobilitazione dell'opinione pubblica più avvertita e sensibile.
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