Il Tribunale Amministrativo Regionale dichiara improcedibile il ricorso contro i permessi di giugno, rigetta le limitazioni preventive sulle attività future e ribadisce la validità dei regolamenti vigenti.
Vico Equense - La Sezione Settima del TAR Campania ha pronunciato una decisione sul ricorso presentato dall’avvocato Aldo Starace contro il Comune di Vico Equense, avente a oggetto le autorizzazioni in deroga ai limiti sonori concesse per alcuni eventi privati svoltisi a fine giugno presso il celebre Castello Giusso. La vicenda nasce dall'impugnazione delle autorizzazioni che consentivano alla società Aequa Eventi S.r.l. di derogare ai normali limiti acustici (fino a 70 decibel in fascia notturna, a fronte di un limite ordinario di 45 dB) in occasione di cerimonie nuziali con musica dal vivo programmate il 25 e 27 giugno scorsi. Il ricorrente lamentava, oltre all'eccessivo rumore dovuto all'effetto cumulo dei continui eventi nel circondario, un vizio formale insuperabile: i permessi erano stati firmati dal Sindaco anziché dai dirigenti comunali. Già in prima battuta, un decreto cautelare monocratico del TAR aveva parzialmente congelato la deroga, imponendo il rispetto di limiti più rigidi e controlli fonometrici da parte dell'ARPAC. A causa di questo sbarramento, gli eventi si sono infine svolti senza i "privilegi" dei decibel originariamente concessi.
Un punto fondamentale emerso dal dibattito processuale riguarda la prosecuzione delle attività ed i futuri eventi. I giudici hanno chiarito che la validità del Regolamento acustico comunale vigente non viene intaccata, confermando che le cerimonie nuziali in strutture private rientrano a pieno titolo nell'ambito di applicazione delle norme sulle deroghe temporanee. Il TAR ha quindi respinto con fermezza il tentativo del ricorrente di ottenere una pronuncia che vincolasse in anticipo le scelte future dell'amministrazione. Non è possibile, infatti, parlare o deliberare al buio su provvedimenti futuri e meramente ipotetici, legati a istanze di privati che non sono state ancora nemmeno presentate o autorizzate. Fino a quando non ci saranno nuove richieste concrete e istruttorie reali, non si possono emettere sentenze preventive sulle intenzioni dell'ente locale. Proprio perché i matrimoni di giugno si sono ormai celebrati senza l'applicazione della deroga acustica, i giudici hanno dovuto dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'annullamento di quegli specifici atti non avrebbe più prodotto un'utilità concreta. Tuttavia, il TAR non si è fermato alla superficie. Applicando il principio della "soccombenza virtuale" – lo strumento con cui il giudice valuta chi avrebbe vinto la causa nel merito al solo fine di regolare le spese legali – il Collegio ha esaminato i motivi del ricorso, giudicando l'operato del Comune viziato nella forma. Il fulcro dell'interpretazione dei magistrati si basa sulla netta separazione tra politica e gestione amministrativa introdotta dal Testo Unico degli Enti Locali. L'autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività temporanee rientra nell'ordinaria gestione amministrativa, pertanto la competenza appartiene unicamente ai dirigenti degli uffici e non alla figura politica del Sindaco. Il primo cittadino può firmare ordinanze limitative o derogatorie solo in casi eccezionali di "contingibilità e urgenza", una fattispecie del tutto estranea alla normale pianificazione di feste e ricevimenti privati. Non è stato concesso alcun risarcimento danni per i residenti, poiché la sospensione preventiva ha evitato l'impatto acustico oltre i limiti nelle date contestate, escludendo la produzione di un danno concreto. Si registra però una sanzione d'immagine ed economica per l'amministrazione locale. Il Comune di Vico Equense è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in 1.500 euro oltre agli accessori di legge. La sentenza mette così un punto fermo: l'attività dei ricevimenti può continuare nel pieno rispetto dei regolamenti comunali attuali, ma con una correzione di rotta fondamentale sulla firma dei provvedimenti, che d'ora in poi dovranno seguire un iter tecnico gestito esclusivamente dai canali dirigenziali competenti.

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