Le regole della Finanziaria
L’ultima Finanziaria (la legge 296/2006), all’articolo 1, comma 251, introduce “l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione”.
PASSAGGIO LIBERO. I gestori degli stabilimenti non possono pretendere il pagamento dell’ingresso da chi utilizza l’entrata dello stabilimento solo per accedere alla spiaggia e fare il bagno. Chi desidera entrare senza pagare il pedaggio ha il diritto di passare e raggiungere il mare per la via più breve. Questo indipendentemente dal fatto che altri accessi siano garantiti da spiagge “libere” limitrofe.
CONSENTITO IL BAGNO. La norma chiarisce anche che chiunque può fare il bagno dove preferisce, anche in corrispondenza di un lido “privato”. Unico vincolo - valido sia per i bagnanti che per i gestori degli stabilimenti - è quello di non intralciare i 5 metri di battigia, che devono essere sgombri per lasciare spazio ai mezzi di soccorso.
FUORI STAGIONE. L’accesso alla spiaggia e al mare deve essere garantito anche fuori della stagione balneare, quando, cioè, gli stabilimenti sono di norma chiusi. I gestori devono consentire l’ingresso anche d’inverno.
ACCESSI PER i DISABILI. Gli accessi per i disabili devono essere assicurati fino alla battigia. Se non ci sono, è violata la legge 104 del 1992.
A CHI DENUNCIARE. Qualora uno di questi diritti venisse negato, è possibile segnalare l’abuso ai vigili urbani o alla capitaneria di porto di riferimento.
LA SPIAGGE SPORCHE. La pulizia degli spazi demaniali non dati in concessione spetta al Comune di riferimento. Se la spiaggia è sporca, il problema va segnalato al Municipio. Le spiagge in concessione a privati devono invece essere curate dai concessionari, anche in inverno.
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