Vico Equense - Il Sindaco Gennaro Cinque rende noto alla cittadinanza che con Ordinanza Sindacale n. 643 del 19 novembre 2008 si è stabilito di ordinare, a tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonchè alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali. DI IMPEDIRE che l’animale sporchi con deiezioni o liquami organici qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell’intero territorio comunale sulla quale si vengono a trovare, provvedendo a raccogliere immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, introdotti in idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all’acqua, negli appositi cestini stradali per la raccolta dei rifiuti. DI ESSERE SEMPRE FORNITI, quando si trovano su area pubblica o di uso pubblico con i propri animali, di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti di carta o polietilene o altri equivalenti contenitori e attrezzatura necessaria, avendo l’obbligo di raccogliere tali deiezioni. Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere esibiti su richiesta degli organi addetti alla vigilanza. DI UTILIZZARE obbligatoriamente idonea museruola o guinzaglio per i cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico nonché nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto. I proprietari ed i detentori di cani di razza di cui all’elenco allegato all’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani, sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto. É consentito tenere liberi e senza guinzaglio i cani soltanto entro i limiti dei luoghi privati e non aperti al pubblico. DI IMPEDIRE che il cane vaghi liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni, assicurare la costante presenza in prossimità dell’animale. DI VIETARE l’accesso ai cani, anche se tenuti al guinzaglio, nelle aiuole, nei giardini e nei parchi pubblici, nonché nelle aree attrezzate a gioco bimbi, nelle aree circostanti gli edifici scolastici e lungo i percorsi pedonali protetti di accesso agli stessi. DI VIETARE di lasciare, su area pubblica o di uso pubblico, ciotole con cibo per alimentare i cani vaganti e le colonie feline. Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale. Ai trasgressori, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali, sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
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venerdì 21 novembre 2008
Divieti e prescrizioni per i cani
Vico Equense - Il Sindaco Gennaro Cinque rende noto alla cittadinanza che con Ordinanza Sindacale n. 643 del 19 novembre 2008 si è stabilito di ordinare, a tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonchè alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali. DI IMPEDIRE che l’animale sporchi con deiezioni o liquami organici qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell’intero territorio comunale sulla quale si vengono a trovare, provvedendo a raccogliere immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, introdotti in idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all’acqua, negli appositi cestini stradali per la raccolta dei rifiuti. DI ESSERE SEMPRE FORNITI, quando si trovano su area pubblica o di uso pubblico con i propri animali, di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti di carta o polietilene o altri equivalenti contenitori e attrezzatura necessaria, avendo l’obbligo di raccogliere tali deiezioni. Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere esibiti su richiesta degli organi addetti alla vigilanza. DI UTILIZZARE obbligatoriamente idonea museruola o guinzaglio per i cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico nonché nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto. I proprietari ed i detentori di cani di razza di cui all’elenco allegato all’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani, sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto. É consentito tenere liberi e senza guinzaglio i cani soltanto entro i limiti dei luoghi privati e non aperti al pubblico. DI IMPEDIRE che il cane vaghi liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni, assicurare la costante presenza in prossimità dell’animale. DI VIETARE l’accesso ai cani, anche se tenuti al guinzaglio, nelle aiuole, nei giardini e nei parchi pubblici, nonché nelle aree attrezzate a gioco bimbi, nelle aree circostanti gli edifici scolastici e lungo i percorsi pedonali protetti di accesso agli stessi. DI VIETARE di lasciare, su area pubblica o di uso pubblico, ciotole con cibo per alimentare i cani vaganti e le colonie feline. Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale. Ai trasgressori, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali, sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
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