domenica 10 novembre 2013

La delicata vicenda del contenzioso con il proprietario dei terreni delle cooperative

di IN Movimento per Vico

Vico Equense - Al punto 6 dell’ordine del giorno dell’ultimo Consiglio Comunale è stato inserito un argomento molto delicato. Si tratta della vicenda del contenzioso fra il Comune ed il proprietario dei suoli dove sono stati costruiti gli alloggi di edilizia economica e popolare di via Asturi. A causa di errori amministrativi del passato, il Comune è stato condannato in via definitiva a pagare al proprietario una somma superiore ai 4 milioni di euro. Invece di fare un piano per fare fronte a questa grave situazione finanziaria, i nostri amministratori hanno pensato bene di continuare a perseguire la via giudiziaria, facendo ricorso avverso alla sentenza della Corte d’Appello dinanzi alla suprema Corte di Cassazione. Risultato: il Comune ovviamente ha perso ed è stato condannato ad altri 12000 euro di spese giudiziarie. Nonostante ciò in Consiglio Comunale hanno portato una delibera con l’intento di operare un’acquisizione sanante. Ovvero, in poche parole, di acquisire quei terreni valutandoli una cifra inferiore a quella decisa dal Tribunale. Piccolo particolare: la Corte di Cassazione nel frattempo aveva già dato torto al Comune e, come sanno tutti, le sentenze della Corte di Cassazione sono definitive. Quindi, la delibera che hanno fatto votare al Consiglio Comunale l’altro giorno era quanto meno inutile. E non è la prima volta che i consiglieri di maggioranza vengono tratti in inganno e tenuti all’oscuro della realtà delle cose. A meno che anche la Giunta fosse all’oscuro del fatto che la Corte di Cassazione avesse condannato il Comune. Cosa piuttosto improbabile. Questo il testo del documento con cui il gruppo consiliare di IN Movimento per Vico spiegava a Giunta Comunale ed ai Consiglieri Comunali come stessero effettivamente le cose.




DICHIARAZIONE  DI VOTO  DEL GRUPPO CONSILIARE IN MOVIMENTO PER VICO sul punto 6 all’ordine del giorno della seduta del 6 novembre 2013
 In relazione alla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Delibera di Giunta Comunale n. 134 del 5/10/2011 – Regolarizzazione postuma ed acquisizione al patrimonio comunale di suoli edificati in assenza di legittima dichiarazione di pubblica utilità mediante il procedimento sanante previsto dall’art. 42 bis DPR 327/2001 …”, il gruppo consiliare “In movimento per Vico” esprime voto contrario, per la seguente motivazione.
1) Falsi sono i presupposti di fatto su cui si fonda la proposta di deliberazione e, in ogni caso, erronee sono le conseguenze che ne vengono tratte, laddove si invoca inopinatamente l’applicabilità dell’art. 42 bis DPR 327/2001.
Infatti, nel corpo della proposta di deliberazione viene fatta una ricostruzione dei fatti a dir poco lacunosa, risultando incredibilmente omesse circostanze invece dirimenti e di cui il Consiglio Comunale deve necessariamente tenere conto.
Al riguardo appare significativo che:
- al punto 2.5 viene rappresentato che il contenzioso con il sig. Lauro “allo stato è culminato nella sentenza esecutiva n. 774/2011 della Corte di Appello di Napoli”;
- al successivo punto 2.6 si afferma che “tale pronunzia allo stato non è passata in giudicato in quanto pende il ricorso proposto dal Comune di Vico Equense dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione reg. Ric. 19711/2011”;
- tanto che poi, nella parte motivazionale, si ritiene necessario dar corso al procedimento proprio “al fine della cessazione della materia del contendere alla base del contenzioso civile pendente in Cassazione tra Comune c/Lauro Francesco Saverio”.
Sennonché, il predetto giudizio è stato in realtà già definito, avendo la Corte di Cassazione, Sez. I, rigettato il ricorso presentato dal Comunecon sentenza n. 22923 dei 28.5./9.10/2013, con condanna al pagamento delle spese di giudizio di € 12.000, oltre IVA e CPA.

Ignora, dunque, l’assessore all’urbanistica, avv. Benedetto Migliaccio, tale dato di fatto?
Ovvero – e sarebbe ancora più corrosivo – lo stesso tace volutamente l’esito del giudizio?
Fatto sta che, con la citata pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, è calato il giudicato sulla controversia tra Comune e Lauro e detto giudicato fa stato tra le parti.
Il che rileva, tra l’altro, sotto il profilo che il giudicato calato sulla controversia  sottende il già intervenuto trasferimento, a suo tempo, del suolo a favore del Comune.
2) Sempre in punto di fatto, viene rappresentato al punto 6.2 che dalla procedura che il Comune intende sviluppare scaturirebbe anche l’effetto di poter in futuro definire la proprietà soprastante i suoli “allo stato priva di titolo edilizio ed a mantenere l’edificazione superficiaria”.
Sul punto sfugge al proponente che le aree sono già state assegnate, ad esempio, ad una Cooperativa, in piena proprietà, e non in diritto di superficie.
Inoltre, l’assunto dell’illegittimità dell’intervenuta edificazione, pur gravissimo, è assolutamente immotivato, così come del tutto oscure sono le futuribili procedure sananti che il Comune intenderebbe porre in essere una volta definita la procedura di cui all’art. 42 bis DPR 327/2001.
3) In ogni caso, difettano i presupposti di legge per attivare l’istituto in esame, laddove all’art. 42 bis citato si dispone che “valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico … può disporre che esso sia acquisito”, presupponendo così che l’Autorità abbia in uso l’immobile.
Inoltre, sempre a tenore del citato articolo, l’immobile viene poi “acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile”.
Sennonché, nel caso di specie, le aree in esame non sono affatto allo stato utilizzate dal Comune, risultando già in piena proprietà dei singoli assegnatari e loro aventi causa, in virtù di atti pubblici regolarmente trascritti anche da oltre venti anni.

4) Il Comune intende poi, sic et simpliciter, scaricare i costi della procedura sugli “aventi causa delle Cooperative indicate in premessa”.
Ma anche qui si oblia sia che i cd “aventi causa delle Cooperative” hanno ciascuno acquistato il proprio appartamento pagandone il prezzo, sia che, in ogni caso, le Cooperative hanno già da tempo adempiuto gli obblighi sulle stesse gravanti in base alle Convenzioni.
Del resto, il principio della integrale copertura dei costi di acquisto delle aree postula il rispetto, da parte della P.A., del giusto procedimento di legge, di modo che appare assolutamente indebita la pretesa delComune di Vico Equense di ribaltare ora, senza nemmeno specificare in che misura, sugli aventi causa delle Cooperative gli oneri scaturenti dall’applicazione del citato art. 42 bis.
Tanto più che nel caso di specie l’illegittimità della procedura espropriativa attiene all’atto impositivo del vincolo e, dunque, ad una fase in cui nessun ruolo spettava alle predette Cooperative.

I suesposti rilievi vengono sollevati perchè l’effettivo debito fuori bilancio del Comune per le causali di cui sopra, e da riconoscersi obbligatoriamente, ai sensi dell’art.194 del TUEL , non è affatto di € 662.467,58 , bensì di € 4.005.079,13, liquidate dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza n.774/2011, e passata in cosa giudicata per effetto della decisione della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 22923 dei 28.5/9.19.2013.
E’ evidente che quantificare in una misura diversa, e di gran lunga inferiore, il reale debito del Comune falsa i dati di bilancio e viola i principi di trasparenza e veridicità su cui si fondano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
Per tali motivi  il Consiglio non può deliberare sulla proposta, considerato che la stessa non risulta aggiornata all’attualità dello stato del contenzioso tra il Comune di Vico Equense ed il privato.
 In caso contrario, nonostante l’evidenza dei fatti così come esposti e documentati, il Consiglio Comunale voglia deliberare sulla proposta, il IMpV esprime voto contrario.

2 commenti:

Unknown ha detto...

Un solo commento: cui prodest l' attività di disinformazione?
La norma si applica anche alle Sentenze passate in giudicato, e tale argomento - detto a chiare lettere in Consiglio Comunale - sembra essere sfuggito a chi con facilità pubblica solo ciò che è finalizzato a screditare l' azione dell' Amministrazione! Vedranno i Tribunali chi ha ragione, nel frattempo qualcuno avrà fatto il suo dovere ed altri no!

Unknown ha detto...

Come al solito, occorre una rettifica perchè altrimenti si disinforma la cittadinanza che legge in buona fede: la questione posta dalla minoranza è irrilevante perchè la norma si applica anche alle questioni definite con sentenza passata in giudicato (non avrebbe avuto alcun senso altrimenti). Non vedo alcun cenno alla risposta da me data in Consiglio Comunale, e ciò delegittima gravemente le posizioni dell' Amministrazione, che non è formata nè da coglionazzi nè da sprovveduti! Una domanda: cui prodest tale atteggiamento? Amici del proprio Comune o amici del Giaguaro? Chi pensa che danneggiando il Comune possa avere un vantaggio personale o politico?