- Aprile, Agosto e Dicembre, per le auto
- Gennaio e Luglio, per le moto
- Gennaio, Maggio e Settembre, per i veicoli commerciali adibiti al
trasporto merci
Quando pagare
Il Bollo
Auto si corrisponde una volta l'anno, entro il mese successivo alla scadenza
indicata nella ricevuta di pagamento.
In tabella i riferimenti per il pagamento dell'anno 2015
SCADENZA
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QUANDO PAGARE
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Dicembre 2014
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Dal 1 Gennaio 2015 al 2 Febbraio 2015
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Gennaio 2015
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Dal 1 Febbraio 2015 al 2 Marzo 2015
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Aprile 2015
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Dal 1 Maggio 2015 al 1 Giugno 2015
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Maggio 2015
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Dal 1 Giugno 2015 al 30 Giugno 2015
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Luglio 2015
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Dal 1 Agosto 2015 al 31 Agosto 2015
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Agosto 2015
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Dal 1 Settembre 2015 al 30 Settembre 2015
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Settembre 2015
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Dal 1 Ottobre 2015 al 2 Novembre 2015
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Dicembre 2015
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Dal 1 Gennaio 2016 al 1 Febbraio 2016
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Sanzioni e Interessi
Se la data di scadenza è Dicembre 2014, l'ultimo giorno utile per pagare il bollo auto, senza interessi, è il 2 Febbraio 2015. Se il bollo viene pagato successivamente al termine previsto, oltre alla tassa si dovranno corrispondere anche le sanzioni e gli interessi……
Il tuo bollo in mani sicure … unico a Vico ad avere collegamento
telematico ARCHIVI TASSE AUTO.
AGENZIA
INVESTIGATIVA CIOFFI…..L’INFEDELTA’ CONIUGALE
L'indagine sull'infedeltà
coniugale viene attivata in seguito ad approfondite
valutazioni con il Cliente, utili
a definire un progetto investigativo in relazione
all'investimento economico da sostenere ed alle azioni investigative necessarie
a raggiungere l'obbiettivo indicato. La finalità dell'incarico
è la ricerca di prove utili a documentare l'infedeltà coniugale.
La relazione prodotta dall'agenzia investigativa può
essere utilizzata in un'eventuale contenzioso di separazione o
divorzio.
Nel considerare l’opportunità di attivare
un servizio d’investigazione sull’infedeltà coniugale esistono alcuni
segnali che possono essere valutati.
Gli indizi più ricorrenti di una
possibile infedeltà coniugale sono:
§
Mutamenti nelle abitudini.
§
Aumentano i ritardi.
§
Cellulare silenziato o disattivato in
presenza del coniuge.
§
Il coniuge possiede delle schede per
cellulare (SIM) con numeri non conosciuti dai familiari.
§
Spese non giustificate.
§
Il coniuge ha una inconsueta attenzione
per il proprio aspetto.
§
Passa molto tempo a navigare su internet.
§
Aumentano inspiegabilmente gli impegni
lavorativi.
§
Più volte il cellulare del coniuge
risulta non raggiungibile quando, invece, dovrebbe essere reperibile.
§
Il coniuge risponde con un grado di
polemica e aggressività spesso non giustificabili.
§
Indifferenza e sarcasmo per il naufragio
della relazione.
La fedeltà è probabilmente uno dei
doveri coniugali che ha subito, nel diritto, le più importanti modifiche. Il
concetto di "fedeltà" quale divieto di avere rapporti intimi con una
persona diversa dal coniuge è stato ampliato e maggiormente definito. Il
dovere di fedeltà può essere violato anche in assenza
di una relazione extraconiugale. La Cassazione ha dichiarato che la
fedeltà "consiste nell'impegno che ricade su ciascun coniuge, di non
tradire la fiducia reciproca ovvero di non tradire il rapporto di
dedizione fisica e spirituale tra i coniugi" e che la "fedeltà
affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si traduce
nella capacità di saper sacrificare le scelte personali a quelle imposte dal
legame di coppia e dal sodalizio che su di esso si fonda".
Il dovere di fedeltà tra
i coniugi va rapportato con il diritto del coniuge di non subire un
danno morale dall'altro. L'infedeltà coniugale provoca una
situazione di intollerabilità, soprattutto se si tratta di una infedeltà
ripetuta nel tempo e ostentata in pubblico procurando
una offesa della onorabilità del coniuge tradito.
Scoprire una infedeltà coniugale può
essere molto utile in fase di separazione sia per
richiedere un eventuale addebito in capo al coniuge infedele, sia per le
condizioni economiche conseguenti.
E' consentito svolgere indagini sul coniuge finalizzate alla tutela del diritto
che s'intende difendere, nel caso specifico quello del rispetto della
fedeltà tra coniugi.
Sconsigliamo di svolgere delle attività investigative
in proprio come i pedinamenti o violando il diritto alla
riservatezza del coniuge con azioni che prevedono la violazione di
comunicazioni private o l'installazione di apparecchiature idonee ad intercettare
le comunicazioni tra terze persone.
La definizione di infedeltà
coniugale o tradimento non si attua necessariamente con azioni dirette
del coniuge ad avere rapporti sessuali extraconiugali, ma la dottrina più
recente ritiene che la violazione del dovere di fedeltà si concretizza
anche nelle infedeltà sentimentali o addirittura apparenti, l'addebito
per colpa, potrebbe essere richiesto anche per quelle relazione
"virtuali" che si sviluppano su piattaforme come Facebook o
altri social net.
Infatti, la Suprema corte con la sentenza 9287/97 afferma che "sussistono i presupposti della separazione con addebito a carico del coniuge che, pur senza porre in essere un adulterio reale, intrattenga con un estraneo una relazione platonica, che in considerazione degli aspetti esteriori con cui il sentimento è coltivato e dell'ambiente ristretto in cui i coniugi vivono, dia luogo ad un plausibile sospetto di infedeltà, comportando offesa alla dignità ed all'onore dell'altro coniuge". Per i giudici è punibile anche l'amore platonico quando viene accertato che la crisi coniugale è riconducibile a questo comportamento contrario ai doveri matrimoniali.
Infatti, la Suprema corte con la sentenza 9287/97 afferma che "sussistono i presupposti della separazione con addebito a carico del coniuge che, pur senza porre in essere un adulterio reale, intrattenga con un estraneo una relazione platonica, che in considerazione degli aspetti esteriori con cui il sentimento è coltivato e dell'ambiente ristretto in cui i coniugi vivono, dia luogo ad un plausibile sospetto di infedeltà, comportando offesa alla dignità ed all'onore dell'altro coniuge". Per i giudici è punibile anche l'amore platonico quando viene accertato che la crisi coniugale è riconducibile a questo comportamento contrario ai doveri matrimoniali.
Un'altra sentenza della Corte di
Cassazione civile, sezione I, 7 settembre 1999 n. 9472; definisce una violazione
dei doveri matrimoniali del coniuge anche quando l'adulterio
non si consuma a causa di non corrispondenza da parte del terzo.
L’infedeltà coniugale riscontrata può
essere causa dell’addebito della
separazione se provata e riconducibile alla crisi dell’unione. L’art.
151 del Codice Civile prevede la possibilità per il giudice che pronuncia la
separazione di stabilire a quale coniuge quest’ultima sia addebitabile. Si
tratta della c.d. separazione con addebito, ovvero una separazione
caratterizzata dal riscontro che uno dei coniugi ha avuto comportamenti
contrari agli obblighi coniugali.
La pronuncia di addebito comporta la
perdita del diritto al mantenimento,
del diritto all’assistenza previdenziale, può influire sulla quantificazione
dell'assegno in fase di divorzio e dei diritti successori in capo al
coniuge "colpevole". A quest’ultimo spetteranno eventualmente gli
alimenti, ove ne ricorrano i presupposti (art. 438 c.c.).
Sintetizzando, l’investigazione
sull’infedeltà coniugale, svolta con le competenze dovute, permette di:
§
Documentare i fatti
che violano l’obbligo di reciproca fedeltà di
cui all’art. 143 del Codice Civile.
§
Accertare l'identità
della persona coinvolta nell'infedeltà
coniugale, anche al fine di poterla citare come teste in giudizio.
§
Accertare anche con
filmati e fotografie, le circostanze e le modalità in cui
l’infedeltà coniugale si manifesta.
§
Produrre una relazione
utilizzabile anche in tribunale allegando,
eventualmente, documenti, testimonianze, fotografie e filmati a conferma
dell'infedeltà coniugale e delle modalità con cui è stata messa in atto.
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