La giunta aveva alzato l’accisa sull’energia elettrica per coprire i rincari Tarsu
Fonte: Salvatore Dare da Metropolis
Vico Equense - «Quella delibera è annullata». Una
sentenza-choc per l’amministrazione
comunale di Vico Equense quella
emessa dal Tribunale amministrativo
regionale della Campania che
va a «sbugiardare» la giunta municipale
guidata dal sindaco Gennaro
Cinque che nell’agosto di due anni
fa decise di applicare una maggiorazione
dell’accisa sull’energia
elettrica per andare a compensare
i costi del ciclo integrato dei rifiuti,
con particolare riferimento alla tassa
di smaltimento, la Tarsu.
Si tratta di un incasso - per i giudici
amministrativi ingiusto - che
ammonta a oltre 200mila euro. Soldi
che i cittadini hanno tirato fuori
dalla propria tasca e che potrebbero
vedersi rimborsare qualora il
Comune non dovesse impugnare
la sentenza del Tar (cosa tutt’altro
che probabile) o se in appello il
Consiglio di Stato - sulla scorta di
un ricorso - dovesse confermare il
dispositivo emesso in primo grado.
Il Tar, sulla scorta di un ricorso presentato
da cinque residenti, ha chiarito
i motivi per i quali ha bocciato
il provvedimento messo a punto
nell’agosto del 2011 dal Comune
di Vico Equense. Fase politica molto
calda e intricata con il sindaco
Cinque che con tre mesi di ritardo
nominò la sua squadra di governo
con la nomina di assessori e fedelissimi
«caldeggiata» anche dalla Prefettura
di Napoli. La proposta del
rincaro dell’accisa doveva essere
discussa in consiglio comunale. E’
quello che scrivono i giudici amministrativi
nella sentenza. Ed invece
Cinque e compagni «preferirono»
discuterne in giunta. Con approvazione
definitiva arrivata sia dal
sindaco che dagli assessori.
La sentenza del Tar è chiara e va a
risolvere una querelle durata quasi
20 mesi: «Nel sistema del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali - si legge nel provvedimento
-, il consiglio comunale è
chiamato ad esprimere gli indirizzi
politici ed amministrativi di rilievo
generale...mentre la giunta municipale
ha una competenza residuale
in quanto compie tutti gli atti non
riservati dalla legge al consiglio e
non ricadenti nelle competenze,
previste dalle leggi o dallo statuto,
del sindaco o di altri organi.
In tale quadro» la
questione era demandata
al consiglio che è titolare
della competenza
in ordine «alla istituzione
e ordinamento dei
tributi, con esclusione
della determinazione
delle relative aliquote».
Nella sentenza del Tar
c’è anche dell’altro. I
giudici vanno infatti a
rilevare che «mancherebbe
l’indicazione della necessità
di introdurre il prelievo fiscale, peraltro
disposto nella misura massima,
per la copertura degli oneri
del ciclo dei gestione dei rifiuti»,
con violazione del decreto legge
225 del 2010. «Infatti dal bilancio
di previsione emergerebbe l’insussistenza
di tale esigenza, posto che
a fronte di euro 3 milioni 545mila
900,54 euro di costi del servizio vi
sarebbe una previsione di incassi
di euro 3 milioni 254mila 985 per
Tarsu ed euro 253mila per proventi
dalla raccolta differenziata».
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